Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3147 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28359/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in l ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

J.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DANARDELLI 46, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

Valentina, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per

atto notaio Lucio Longo di Novara, n. rep. 30.894, in data 18.12.08,

che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 13.6.07, depositata il 04/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Valentina Vaccaro che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di I.F. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di diniego di annullamento di cartelle determinato dall’omesso pagamento del saldo (nella misura del 20%) per la definizione dei carichi di ruolo pregressi L. n. 289 del 2002, ex art. 12, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Giova premettere che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce che la L. n. 289 del 2002, art. 12, deve essere interpretato nel senso che il mancato pagamento del residuo 20% abilita l’amministrazione al recupero del totale iscritto a ruolo) è, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, ammissibile, posto che correttamente viene denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurandosi l’interpretazione e applicazione di norme giuridiche e non l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello. Il motivo è altresì manifestamente fondato, posto che, secondo la testuale previsione del citato art. 12, il debito si estingue con il pagamento: a) di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, con la conseguenza che l’estinzione può ritenersi verificata solo se ed in quanto intervenga il pagamento dell’intera somma prescritta, nei modi e nei termini dalla stessa norma previsti. La norma suddetta esplicita al secondo comma la procedura attraverso la quale il contribuente acquisisce, nel ricorso dei relativi presupposti, il diritto a fruire del beneficio della definizione in esame, in proposito prevedendo la presentazione -entro il 16 aprile 2004 – della dichiarazione di avvalersi della facoltà di definizione de qua, con versamento contestuale di somma pari almeno all’80% del dovuto e pagamento dell’eventuale residuo entro il 18 aprile 2005, senza prevedere in alcun modo che il diritto alla definizione agevolata possa ritenersi acquisito anche solo con una parziale osservanza della procedura de qua.

E’ peraltro appena il caso di evidenziare che, a differenza dell’art. 12 in esame, l’art. 16 della legge citata prevede espressamente che l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia delle definizione e che, soprattutto con riguardo a disposizioni contenute in una medesima legge, non può non assumere significativo rilievo l’argomento interpretativo c.d. a contrario (per motivazione analoga, con riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, v. tra le altre Cass. n. 20746 del 2010). Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo. Rilevato che la giurisprudenza citata è successiva anche alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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