Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3147 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

V.B.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Pietro Ferrari (C.F.: non

dichiarato);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore speciale G.R. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Alberto

Niccoli Vallesi (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

G.R. (C.F.: non dichiarato);

– intimato –

per la cassazione della sentenza n 403/2014 della Corte d’Appello di

Firenze, depositata in data 11/03/2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24

gennaio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.B.M. agì in giudizio nei confronti di G.R. e della sua assicuratrice della responsabilità civile Nuova MAA Assicurazioni S.p.A. (oggi divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un incidente stradale avvenuto a (OMISSIS).

La domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale di Firenze, che condannò il G. e la compagnia al pagamento della residua somma di Euro 4.808,97 (tenuto conto di un acconto già versato di Euro 77.468,53).

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado respingendo sia il gravame dell’attore che quello della compagnia.

Ricorre il V., sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione contenuta nella memoria depositata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, con riguardo alla mancata produzione della procura speciale per notaio G.M. di Corbetta (MI), che legittimerebbe G.R. a rappresentare la società controricorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

L’eccezione è fondata.

L’atto in questione risulta richiamato nel controricorso, ed è in effetti anche indicato come prodotto in allegato allo stesso, ma esso non si rinviene nel fascicolo e non risulta d’altra parte compreso nella nota di deposito di documenti del 14 giugno 2014.

E’ quindi impossibile per la Corte verificare l’esistenza ed il contenuto della procura, anche ai fini della sua regolarità ai sensi dell’art. 77 c.p.c..

Ne consegue l’inammissibilità del controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., omessa motivazione su un punto essenziale ai fini della decisione art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione delle parti art. 360 c.p.c., n. 5”.

I primi due motivi – esposti congiuntamente nel ricorso – sono inammissibili.

Essi riguardano l’accertamento della responsabilità per l’incidente e – nonostante la intitolazione della relativa rubrica – esprimono in realtà censure di vizi di motivazione non proponibili ai sensi del testo vigente (e applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 143 C.d.S., commi 2 e 3, art. 144 C.d.S., comma 2, art. 154, comma 3, lett. A”. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “omesso esame di un elemento di fatto, essenziale, di cui le parti hanno trattato nel corso del giudizio”.

Anche il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Con tali motivi in realtà il ricorrente non deduce affatto la violazione, da parte della corte di appello, delle norme di diritto richiamate, nè indica un fatto decisivo per il giudizio di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Si limita a sostenere di avere rispettato le prescrizioni delle suddette disposizioni, mantenendo strettamente la propria destra con il proprio ciclomotore (circostanza neanche messa in discussione nella sentenza impugnata), e deduce che, provenendo nell’incrocio dalla destra, aveva diritto di precedenza (circostanza certamente presa in considerazione dalla corte di appello, ed in virtù della quale è stata riconosciuta la prevalente responsabilità del G., pur non ritenendosi del tutto superata la presunzione di corresponsabilità dello stesso V.).

Con i motivi di ricorso in esame si contesta in sostanza nuovamente l’accertamento di fatto svolto dai giudici di merito in ordine alla responsabilità per l’incidente, chiedendo una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

4. Con il quinto motivo (peraltro rubricato nuovamente come numero 4) si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Secondo il ricorrente la circostanza che egli aveva diritto di precedenza nell’incrocio, provenendo dalla destra, sarebbe sufficiente a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e avrebbe imposto l’attribuzione dell’esclusiva responsabilità del sinistro al G..

L’assunto è infondato in diritto. La pronunzia impugnata è infatti conforme all’indirizzo di questa Corte (cui va data continuità), secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013, Rv. 628631 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 09/03/2004, Rv. 570893 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11762 del 19/05/2006, Rv. 589800 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622958 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014, Rv. 633406 – 01).

Gli ulteriori profili del motivo in esame introducono ancora una volta contestazioni dell’accertamento in fatto in ordine alla responsabilità per l’incidente incensurabilmente operato in sede di merito.

5. Con il sesto motivo del ricorso (peraltro rubricato come numero 5) si denunzia “omessa motivazione su un punto essenziale della controversia”.

Con il settimo motivo (peraltro rubricato come numero 6) si denunzia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c., omessa motivazione su un punto essenziale ai fini della decisione – art. 360 c.p.c., n. 4”.

Anche questi motivi sono inammissibili.

Il ricorrente si duole in sostanza del fatto che (con riguardo alla stima del danno alla persona) la corte di appello abbia aderito, senza adeguata motivazione, alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado per rinnovare le operazioni peritali già svolte da un primo consulente, e non a quelle di quest’ultimo.

Orbene, la scelta di rinnovare le operazioni di consulenza rientra certamente nella discrezionalità del giudice del merito, e d’altra parte i motivi di ricorso in esame non contengono specifiche censure alle conclusioni del tecnico fatte proprie dalla pronunzia impugnata, delle quali non è neanche adeguatamente illustrato il contenuto, e tanto meno sono indicate le ragioni per cui non sarebbero da condividere.

6. Con l’ottavo ed ultimo motivo del ricorso (peraltro rubricato come n. 7) si denunzia ancora “nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132c.p.c., omessa motivazione su un punto essenziale ai fini della decisione – art. 360 c.p.c., n. 4, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e s. c.c.”.

Anche tale motivo contiene esclusivamente contestazioni relative ad accertamenti di fatto incensurabilmente svolti dai giudici del merito (in particolare, con riguardo al preteso danno da riduzione della capacità lavorative generica) e adeguatamente motivati.

Anch’esso è dunque inammissibile.

7. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, in conseguenza dell’inammissibilità del controricorso di UnipolSai S.p.A.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il controricorso;

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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