Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31469 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 03/12/2019), n.31469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI NOCERA PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28590/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

SIDIGAS – Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 5967/49/15, depositata il 17 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2019

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 5967/49/15 del 17/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da SIDIGAS – Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a. (di seguito Sidigas) avverso la sentenza n. 192/31/11 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva respinto il ricorso della società nei confronti dell’avviso notificatole dall’Agenzia delle Dogane per il pagamento di accise sul gas naturale;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, Sidigas, nel triennio 2005/2007, aveva acquistato gas metano da ENI s.p.a. per quantitativi inferiori a quelli poi rivenduti e fatturati a terzi: l’Agenzia aveva pertanto preteso la corresponsione delle accise, presuntivamente evase, sulla rilevata differenza quantitativa;

1.2. su questa premessa, la CTR motivava l’accoglimento parziale dell’appello evidenziando che: a) l’Ufficio era caduto in errore, non avendo considerato che il gas acquistato dai consumatori veniva fatturato dalla Sidigas nel bimestre successivo a quello di acquisto, sicchè, al fine di determinare i quantitativi di gas effettivamente fatturati ed assoggettati ad accisa, si sarebbe dovuto tenere conto anche delle “fatture da emettere” contabilizzate alla fine di ogni esercizio, corrispondenti ai consumi dell’ultimo bimestre regolarmente fatturati nel primo bimestre dell’esercizio successivo; b) non erano stati computati i cali naturali della merce, nonchè le fisiologiche perdite della rete, così come previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4 (Testo unico accise – TUA); c) ne derivava che l’accisa era dovuta solo per 3.490.304 metri cubi rispetto agli 11.282.726 metri cubi contestati;

2. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Sidigas è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo Sidigas introdotto solo in appello i fatti impeditivi della pretesa tributaria costituiti dall’asserito calo naturale del gas e/o dalle perdite di rete;

2. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

2.1. secondo la giurisprudenza della S.C., “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate” (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015; Cass. n. 23420 del 10/11/2011);

2.2. nella specie, la difesa erariale non ha allegato al ricorso l’atto introduttivo del giudizio e ne ha riportato solo parzialmente il contenuto nel motivo: risulta pertanto precluso a questa Corte di verificare se il tema d’indagine costituito dal calo naturale o tecnico del prodotto sia stato dedotto da Sidigas, tardivamente ed inammissibilmente, solo in grado d’appello;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 TUA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, per i beni non in sospensione di imposta, la normativa doganale non prevede alcun abbuono dell’accisa per i cali naturali e tecnici e che, in ogni caso, non ogni calo dà luogo all’abbuono;

4. il motivo non merita accoglimento;

4.2. va premesso che la CTR, pur non avendo affrontato espressamente la questione di diritto (dedotta dalla odierna ricorrente già in grado d’appello) della insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di una minor somma a titolo di accise in relazione ai cali naturali e tecnici della merce, l’ha implicitamente ritenuta infondata, in quanto “in considerazione della disciplina in materia…, nonchè delle fisiologiche perdite di rete previste dallo stesso Testo Unico delle Accise, art. 4” ha determinato la perdita, in via equitativa, in due milioni di metri cubi di gas;

4.1. orbene, come chiarito, da ultimo, da Cass. n. 25126 del 07/12/2016 e da Cass. n. 19150 del 28/09/2016, l’art. 4 TUA, comma 2, stabilisce la regola generale in base alla quale “per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l’obbligazione tributaria, l’abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto…”; tale regola è specificata al comma 3 della medesima disposizione, laddove si prevede che “per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale”;

4.1.1. ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 37, comma 2, (Testo unico sulla legge doganale – TULD): a) il presupposto dell’obbligazione tributaria si considera non avverato al cospetto di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali; b) i cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari dettate dal Ministero delle finanze con proprio decreto (costituito dal D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, contenente, appunto, il “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise”);

4.1.2. tuttavia, in base all’art. 864 del regolamento (CEE) n. 2453/93 del 2 luglio 1993, recante “Disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario”, le regole nazionali riguardanti i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura – e, dunque, le norme regolamentari di cui al citato D.M. n. 55 del 2000 – si applicano “quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto” (in termini, Cass. n. 14840 del 05/09/2012) e comunque, qualora si assuma “che la perdita effettiva è stata superiore” all’abbuono determinato applicando il tasso forfetario;

4.1.3. delle quantità mancanti (qualora cioè si assuma “che la perdita effettiva è stata superiore” all’abbuono determinato applicando il tasso forfetario), inoltre, si tiene conto (art. 862 del citato regolamento n. 2453/93) quando dalle prove fornite dall’interessato “risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, da intendersi come “inosservanza delle norme relative al trasporto, all’immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall’autorità doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa”;

4.3. per quanto fin qui evidenziato in punto di diritto, deve ritenersi che il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che il riconoscimento dei cali naturali e tecnici in misura forfetaria andrebbe totalmente escluso;

4.5. il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui l’Amministrazione doganale si duole della erronea interpretazione dell’art. 4 TUA, comma 3,: il fatto che la CTR abbia determinato i cali in via equitativa non dimostra, infatti, che la perdita sia stata calcolata, in mancanza di prova da parte della contribuente, in misura superiore a quella forfetaria prevista dalla legge;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

5.1. secondo l’Agenzia la CTR non avrebbe considerato che, se ci fosse stata una fatturazione del gas naturale nell’annualità successiva rispetto a quella di acquisto, nelle annualità intermedie oggetto di accertamento si sarebbe dovuto verificare un riallineamento dei metri cubi di gas naturale acquistato/venduto che, invece, non v’è mai stato;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. anche dato per ammesso che il mancato riallineamento possa considerarsi “fatto storico decisivo” – anzichè mera deduzione logica, la cui omissione non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il motivo, nel quale la ricorrente si limita a negare che il “fatto” si sia verificato, senza indicare il dato testuale od extratestuale da cui esso poteva evincersi ed il come ed il quando lo stesso sia stato oggetto di discussione fra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/014), è totalmente carente del requisito della specificità;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato;

5.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della società contribuente;

5.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi dell’art. 13 cit., comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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