Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31465 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 03/12/2019), n.31465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3833/2014 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Tre Esse di T. F.lli & C.L. s.n.c., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Flaminia n. 141, presso lo studio dell’avv. Marini Paolo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Bruzzese Simona

Francesca giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 186/64/13, depositata il

17/09/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Cons. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. Palasciano Roberto per la ricorrente, nonchè l’avv.

Marini Paolo per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 186/64/13 del 17/09/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 55/16/11 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto l’impugnazione della Tre Esse di T. F.lli & C.L. s.n.c. (di seguito Tre Esse) nei confronti di un provvedimento di irrogazione sanzioni del 30/10/2010.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’atto irrogativo della sanzione è stato emesso nei confronti di Tre Esse, che godeva del beneficio del pagamento differito dei diritti doganali, a seguito di ritardati ed omessi pagamenti relativi al periodo marzo-maggio 2009; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente; c) avverso la sentenza della CTP, l’Agenzia delle dogane proponeva appello.

1.2. La CTR confermava la sentenza di primo grado, evidenziando che: a) il termine di sospensione previsto dalla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 2, della decorreva dalla data della chiusura delle indagini (10/06/2008) e non già dalla data della denuncia (07/10/2004); b) in ogni caso nulla era dovuto per sanzioni in ragione del comportamento della società contribuente, conforme “ai principi di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, in quanto improntato al principio della collaborazione e buona fede nonchè alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, in atti”.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. Tre Esse resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 2, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la corretta interpretazione della disposizione in parola induce a ritenere che il termine decorre dall’evento lesivo e che, pertanto, i diritti doganali relativi al periodo oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nella sospensione.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1496 del 24/01/2007), le vittime delle richieste estorsive di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 3, possono formulare la richiesta di elargizione entro centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla notizia che nel corso delle indagini preliminari sia emerso l’evento lesivo (L. n. 44 del 1999, art. 13); a seguito di tale tempestiva richiesta, i termini di scadenza compresi entro l’anno dall’evento lesivo sono prorogati fino a tre anni (L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 2), sussistendo il parere favorevole del prefetto (L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 7).

2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che la domanda di accesso al fondo e di sospensione è stata presentata in data 02/07/2008 ed è stata accolta; ciò implica che detta domanda, da depositarsi a pena di decadenza entro centoventi giorni dall’evento lesivo, sia stata ritenuta tempestiva e che, conseguentemente, il reato di usura sia stato contestato solo all’esito delle indagini (10/06/2008) e non già al momento della denuncia (07/10/2004); d’altra parte, la ricorrente non ha allegato idonea documentazione dalla quale evincersi che in tale ultima data sia stato denunciato proprio il reato di usura.

2.3. L’effetto favorevole della richiesta tempestiva involge, pertanto, il periodo 10/06/2008 – 10/06/2009, con conseguente proroga dei termini di scadenza dei crediti tributari maturati per un triennio. E poichè i crediti per diritti doganali oggetto del presente giudizio sono maturati nel periodo marzo-maggio 2009, gli stessi rientrano all’evidenza nella proroga, con la conseguenza che non è dovuta la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per il ritardo o l’omissione del pagamento.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla espressa eccezione concernente la novità e, quindi, l’inammissibilità della questione concernente l’applicabilità della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, su cui si è fondata la decisione di primo grado.

4. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’insussistenza di atti idonei ad ingenerare nel contribuente un legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato e tali, dunque, da far venire meno le sanzioni.

5. Le motivazioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo implicano l’assorbimento dei motivi residui.

6. In conclusione, va rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti motivi.

6.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 206.384,97.

6.2. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primò e dichiara assorbiti i restanti; condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA