Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31463 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/12/2019), n.31463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3214-2017 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5461/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE

M.E. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5461/29/16 della CTR Campania, del 24.05.2016, che, confermando integralmente la sentenza della CTP di Napoli n. 30869/2014, rigettava l’appello del M. avverso l’accertamento n. 430 TARSU anno 2008, notificato al ricorrente il 29.10.2012 dal Comune di Barano di Ischia, riguardante l’esercizio Bar, Ristorante e Stabilimento balneare di via Maronti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In particolare, secondo quanto pedissequamente riportato in ricorso, il ricorrente chiede:

1) che la Corte accerti se vi è stata violazione e falsa applicazione di legge ai sensi degli artt. 141 – 170 e 330 c.p.c. in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, nella emissione dell’atto impugnato in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70-71 e 72, posto che il Comune, discostandosi nell’accertamento dai dati di riferimento forniti dal contribuente con le predette dichiarazioni, ha omesso di motivare sulle ragioni di tale scollamento. Il ricorrente lamenta che pur avendo egli presentato, a norma del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 70, denuncia di occupazione o di variazione dei locali e delle aree assoggettabili a T.A.R.S.U. nei termini di legge, dichiarando la superficie utilizzata in mq.283,25 ed il periodo di utilizzo limitato, dal 1/5/2008 al 30/09/2008, con dichiarazione di fine occupazione dei locali al 14.10.2008, il Comune, illegittimamente, ha proceduto all’accertamento senza tener conto di tale denuncia ed irrogando illegittimamente una sanzione priva di causa.

2) che la Corte accerti, in merito al periodo di utilizzo dell’area, se vi è stata violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 4-5 e 6. Lamenta, inoltre, che il Comune ha applicato delle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 8/4/2008, che devono ritenersi illegittime per non essere state deliberate dal Consiglio Comunale, avendo quest’ultimo emanato la sola Delib. 27 febbraio 1998, n. 15.

3) che la Corte accerti se vi è errore nel procedimento per violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3-4 e 5 per omessa ed insufficiente motivazione dell’atto in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e succ.va L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1. Lamenta, in particolare, che l’accertamento del Comune è privo di motivazione, elemento indispensabile degli atti della P.A., anche a norma dello Statuto del contribuente;

4) che la Corte accerti se vi è stata violazione e falsa applicazione del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente dell’art. 42, nel procedimento adottato dal Comune applicando la nuova tariffa a metro quadrato e quella di integrazione determinate con delibere di G.M. e non del Consiglio Comunale come prescritto.

Lamenta la errata determinazione delle superficie tassabili, violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, per illegittimità’ dell’avviso per carenza di motivazione, violazione del D.L. n. 507 del 1993, art. 59, commi 4-5 e 6. Con l’avviso impugnato, il Comune, emettendo il provvedimento retroattivamente e facendo semplice riferimento alla concessione demaniale, senza considerare l’erosione dell’arenile e le specificità della concessione, che sottrae parti del suolo al godimento concessorio, ha calcolato e liquidato la T.A.R.S.U. su una superficie di mq. 806 per l’attività di stabilimento balneare, sulla carta, senza prendere in esame la denuncia di variazione presentata peraltro già per gli anni precedenti, per l’intero anno solare, pur essendone il ricorrente utilizzatore,per causa di forza maggiore, soltanto per pochi mesi all’anno,attesa l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ischia n. 24/1999, che limita la stagione balneare sulla spiaggia dei Maronti in genere dal 1 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno e pur essendo limitato ai soli mesi di luglio ed agosto, il servizio di raccolta rifiuti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè è formulato in termini generici e caratterizzati dal continuo riferimento ad atti del processo che il ricorrente non allega nè trascrive in ricorso, secondo le modalità già definite dal principio di autosufficienza a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 5, in tal modo non rendendone conoscibili i contenuti, alla Corte, che non ha autonomo accesso agli atti di causa.

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perchè tutti incentrati su aspetti diversi dello stesso avviso di accertamento del Comune, non individuano specifici vizi della sentenza impugnata ma sono volti a censurare l’atto amministrativo, al cui contenuto il ricorrente fa continuo rinvio, pur senza produrlo o trascriverlo.

Ciò posto, l’unico punto del ricorso in cui si censura la sentenza impugnata (per il resto le censure investono direttamente l’accertamento del Comune) è all’ottava pagina del ricorso, nel punto in cui il ricorrente lamenta “I Giudici aditi, evidentemente hanno esaminato con superficialità l’atto impugnato, perchè nel motivare la sentenza di rigetto dell’appello proposto, invece di esaminare singolarmente le eccezioni oggetto del ricorso introduttivo del giudizio e dell’appello, facendo addirittura una confusione hanno riportato la Giurisprudenza di codesta Corte (sentenza n. 16515 del 14/07/2010) la quale ha affermato un principio che non ha nulla a che vedere con quello oggetto della presente contestazione.

E’ evidente che il ricorrente, lungi dall’individuare una carenza della motivazione, ha inteso sollecitare una diversa disamina e valutazione degli atti che costituiscono la struttura del giudizio, non consentita in sede di legittimità. A tal proposito vale ricordare il principio già enunciato da questa Corte con la decisione n. 17931/2013, secondo cui:”Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessapronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Il ricorso, peraltro, è inammissibile anche in forza del principio dell’autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.) che impone che l’atto di impugnazione contenga in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione. (Cass. n. 14784 del 2015; cass.n. 18679 del 27.07.2017).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne ìl contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità. (Cass. n. 22880 del 29/9/2017; Cass. n. 20405 del 20.09.2006). Il ricorrente, nel caso in esame, non ha riportato in ricorso nè il contenuto degli atti introduttivi di primo e secondo grado nè il contenuto della prima sentenza da cui si sarebbe potuto evincere l’avvenuta prospettazione della errata determinazione del periodo di imposizione, della determinazione della superficie tassabile e della tariffa applicabile, rivendicate in sede di legittimità.

In presenza di una evidente carenza di specificità, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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