Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31461 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 05/12/2018), n.31461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26055-2017 proposto da:

A.V., C.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato ANNA RITA MOSCIONI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1113/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 28/04/2017, Cron. n. 2661/2017, R.G. n. 2344/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.V. e C.F. ebbero a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento innanzi al Giudice amministrativo – TAR Lazio – avanti la Corte d’Appello di Roma il 10.6.2009, Giudice che dichiarò la propria incompetenza territoriale.

Il giudizio fu quindi tempestivamente riassunto avanti la Corte umbra che lo decise con il decreto impugnato, dichiarando inammissibile la domanda perchè mai presentata, nel procedimento presupposto, la necessaria istanza di prelievo siccome richiesto dalla norma in D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54.

L’ A. ed il C. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Ministero delle Finanze, benchè regolarmente evocato, non s’è costituito ritualmente a resistere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti A.- C. s’appalesa fondato e va accolto.

Con l’unica ragione d’impugnazione svolta i ricorrente denunziano violazione della norma in D.L. n. 112 del 2008, art. 54e della disciplina della Convenzione Edu, nonchè vizio di motivazione poichè la Corte umbra ha ritenuto applicabile anche al presente procedimento, benchè avviato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, la modifica nello stesso portata al testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2.

Inoltre i ricorrenti chiedevano che,cassato il provvedimento viziato, questa Corte procedesse direttamente alla liquidazione dell’indennizzo dovuto ex lege n. 89 del 2001.

In effetti la Corte umbra ha errato nell’applicare la norma in D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito con la L. n. 133 del 2008, poichè ha assegnato valenza alla sola circostanza fattuale che al 16.9.2010 il procedimento avanti il Giudice amministrativo presupposto era ancora pendente.

Come precisato da questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n 5317/2011, Cass. sez. 2 n 6333/17 – solo con l’entrata in vigore della disciplina ex D.Lgs. n. 104 del 2010 l’istanza di prelievo, per espressa previsione della norma, rappresenta il presupposto processuale per avviare procedimento, ex lege n. 89 del 2001, anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008.

Difatti già con pronunzie del 2008 – Cass. sez. 1 n 24901/08 – questa Suprema Corte ha posto il principio che la norma in D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 sviluppa effetti solamente per il futuro e non anche sulle situazioni già consolidate prima della sua entrata in vigore, sicchè il Legislatore appunto è intervenuto con apposita previsione di sua efficacia retroattiva in D.Lgs. n. 104 del 2010.

Dunque, vigendo la norma in art. 54, comma 2 citato D.L. nella sua formulazione originale, la parte lesa era abilitata comunque a procedere per il periodo anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, anche se non aveva presentata l’istanza di prelievo nel giudizio avanti il Giudice amministrativo.

Nella specie i consorti A.- C. ebbero ad incoare il presente procedimento nel settembre 2009 avanti la Corte capitolina, dichiaratasi incompetente, e quindi a tempestivamente riassumerlo, ex art. 50, avanti la Corte umbra indicata siccome competente, sicchè non concorreva il presupposto processuale indicato dalla Corte territoriale, ben potendo il ricorrente chiedere tutela, per l’incongrua durata del procedimento avanti il Giudice amministrativo, con relazione al periodo precedente all’entrata in vigore della norma in art. 54, comma 2 citato D.L.

Pertanto il decreto impugnato va cassato e la questione – implicando la tassazione del dovuto apprezzamenti di merito non consentiti a questa Corte – va rimessa alla Corte d’Appello di Perugia,altra sezione,per nuovo esame rispettoso del principio di diritto supra illustrato.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia altra sezione, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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