Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31461 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/12/2019), n.31461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 26464-2016 proposto da:

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

e da:

G. SNC DI F.G. & FLLI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

LECCE VIALE CAVOUR 56, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

VILLANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 825/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolga nella pubblica udienza del

9/05/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per accoglimento de: ricorso

principale e assorbimento o in subordine rigetto del ricorso

incidente.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Comune di San Giovanni Rotondo articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 825/2016 della CTR della Puglia, del 31.03.2016, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza n. 24692/2014, della CTP di Bari, sezione distaccata di Foggia, che, in accoglimento del ricorso della snc G. di F.G. & Flli, ha annullato il diniego di rimborso di quanto pagato dall’hotel Pegaso, a titolo di TARSU, relativamente alle annualità dal 2007 al 2009, ravvisando corretta in linea di principio, una tariffa diversificata tra locali ad uso abitazione e alberghi senza e con ristorante, ma immotivata nell’ammontare e sicuramente in aperta violazione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, e art. 69, comma 2, e del principio comunitario del “chi inquina paga”, e, pertanto, aveva ritenuto illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui non distingue le tariffe degli alberghi per volumetria di camere e di parti comuni, disapplicandolo, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 7, u.c..

Relativamente alle contestazioni sollevate in via di appello incidentale dalla contribuente con riguardo alla tassazione applicata per gli anni relativi, la legittimità del tributo preteso in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 47, che aveva abrogato la Tarsu con decorrenza dal 1.1.2013.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Lamenta il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65, 68 e 69, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, giacchè la giurisprudenza di legittimità ammette la distinzione in categorie e tariffe diverse per le abitazioni e gli alberghi, ravvisando legittima la maggiore imposizione per quest’ultimi in ragione della loro maggiore capacità produttiva di rifiuti, quale dato di comune esperienza. Censura, poi, disapplicazione del regolamento, ammessa solo per vizi di legittimità. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria.

Controparte ha controdedotto, proponendo ricorso incidentale, con il quale lamenta, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza e processuale del sindaco, per mancata autorizzazione da parte della giunta ovvero per mancata determina del competente dirigente ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2009, n. 13, nonchè’ dell’art. 23 Cost.. Assume il ricorrente l’illegittimità della tassazione TARSU anche per gli anni in esame, dovendo considerarsi cessato, al 31.12.2009, il regime di proroga, previsto dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13, con lo spirare dell’anno 2009 ed illegittimo il regime transitorio disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7, trattandosi di un rinvio alla disciplina del regolamento comunale, fonte secondaria, non idoneo a modificare una norma principale.

Il ricorso incidentale, che richiede una pronuncia preliminare per motivi di logica argomentativa, è genericamente argomentato e non tiene conto della giurisprudenza di legittimità sugli specifici punti: va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In ordine all’eccezione preliminare va ricordato che questa Corte, con la decisione n. 12858 del 2005, ha già chiarito che nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (T.U. leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, “ex” art. 6, comma 2, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza.

Come correttamente già rilevato dal giudice dell’appello, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7 ,dispone direttamente la proroga della TARSU ed è indubbio che si tratta di norma primaria. L’originario termine per l’introduzione della nuova tariffa fu più volte prorogato ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali e portato al 30.6.2010 dal D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2010. Ciò non significa che dal 1 gennaio 2010 fossero venuti meno i presupposti di legittima applicazione della Tarsu ovvero della tariffa Ronchi, stante la ultrattività generale della disciplina Tarsu come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238/09 (p.1.6.4) la quale ha ricollegato il definitivo passaggio (da Tarsu/Tia alla tariffa integrata) non soltanto all’emanazione del regolamento ministeriale previsto dal D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 238, comma 6, ma altresì al completamento di tutti gliadempimenti necessari per dare piena attuazione alla nuova tariffa. Inoltre, sulla legittimità dell’applicazione della Tarsu e della Tariffa Ronchi da parte del Comuni si sono espressi anche il Mef con la circolare 3/D dell’11 novembre 2010 (cfr. punto 2.1. della circolare) e la Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, nella Delib. 28 gennaio 2011, n. 21. Pertanto, sia per l’anno 2010 che per l’anno 2011 la tassa richiesta era dovuta dalla società contribuente.

Del pari infondata è la questione di legittimità costituzionale, anche a non voler considerare gli inammissibili profili di genericità del motivo che si presenta assertivo e privo del necessario supporto argomentativo: l’art. 23 Cost. fissa in materia tributaria una riserva di legge relativa e non assoluta, sulla base della quale alla norma primaria è richiesto di delineare i requisiti essenziali del tributo, potendo la stessa demandare alla fonte subprimaria, le modalità e l’ammontare del prelievo, in relazione ai soggetti passivi. (C. Cost. 64/1995, 148/1979, 180/1996, 269/1997, 435/2001; Cass.16498/2003, 17602/2003, 18262/2004). Sono fondati, invece, i motivi di ricorso del Comune di San Giovanni Rotondo.

Deve, innanzitutto, osservarsi che il D.Lgs. n. 507 del , art. 68, lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell’esercizio della potestà regolamentare in materia, limitandosi a prevedere che ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto “in via di massima” di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere uguale per abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa TARSU per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass. civ. sez. V n. 302/2010, Cass. civ. sez. V. n. 8308/2018). Anche il richiamo del giudice di appello alla giurisprudenza comunitaria non coglie nel segno, avendo questa Corte già affermato (Cass. civ. sez. V n. 28676/2018; Cass. civ. sez. V n. 2202/2011), che: “in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni”. Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all’esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16. 7.09 in causa C-254/08 (quest’ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con la Dir. 2006/12/CE, art. 15, della disciplina legislativa sulla TARSU, nonchè di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dalla Dir. 2006/12, art. 15, lett. a), (già desumibile dalla della Dir. 75/442, art. 11), la CGUE ha affermato che: “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con la Dir. 2006/12, art. 15, lett. a); – nella materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”. Sicchè, in definitiva, “il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dalla Dir. 75/442″.

Quanto all’onere motivazionale posto a carico del Comune, del quale il giudice di appello lamenta il mancato rispetto, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di TARSU, Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Del. comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ‘ex post’, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass. n. 7044/2014; così Cass. 22804/2006; Cass.7437/2019). Va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte che, ribadendo il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Del. comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, ha anche affermato che il potere di disapplicare l’atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) …. la contestazione della validità dei riteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente pe pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria…(Cass. civ. sez. V. n. 7044/2014).

La decisione della CTR Puglia non si è, pertanto, allineata ai consolidati principi giurisprudenziali di questa Corte e va cassata. Non risultando altri profili controversi necessitanti di accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione delle incertezze ermeneutiche relative all’applicazione della tarsu antecedenti alla proposizione del ricorso in cassazione.

Le spese della presente fase di legittimità, secondo soccombenza, vanno poste a carico della controricorrente e liquidate in dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito.

Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA