Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31460 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 05/12/2018), n.31460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6413-2017 proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dagli avvocati MARA MANFREDI e

FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1781/16 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 02/08/2016, Cron.n. 332/2016, R.G.n. 63/2016 V.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C. ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avanti il Giudice amministrativo – T.A.R. Lazio – per il periodo di durata di detto procedimento successivo – dal 2011 al 2015 definizione del procedimento avanti la Giustizia amministrativa – alla sua prima istanza ex lege n. 89 del 2001, già pendente avanti la Corte d’Appello di Perugia. La domanda era rigettata dalla Corte umbra poichè non ancora definito il primo procedimento di riconoscimento, avanzato con istanza del 2011, dell’equo indennizzo afferente il periodo di pendenza del procedimento presupposto tra il suo avvio e la data di presentazione della prima istanza ex lege n. 89 del 2001, al fine d’evitare un contrasto di giudicati.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Ministero delle Finanze s’è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso ed il ricorrete ha depositato note difensive in prossimità di questa adunanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal M. ha fondamento giuridico e va accolto.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente denunzia violazione delle norme L. n. 89 del 2001, poichè risultava consentito dalla disciplina normativa della materia, vigente ratione temporis, la proposizione frazionata delle istanze di riconoscimento dell’equo indennizzo, purchè per periodi diversi.

Inoltre il divieto legislativo previsto da novella normativa, entrata in vigore successivamente alla proposizione della prima istanza da parte del M., risulta eliminato con la decisione n 88/2018 della Corte costituzionale poichè costituzionalmente illegittimo.

La doglianza coglie nel segno poichè,sino alla modifica legislativa ex D.L. n. 83 del 2012, era consentito alla parte privata, quando già maturata la lesione del suo diritto per l’eccessiva durata del procedimento presupposto, proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo, benchè il procedimento presupposto ancora pendente.

Inoltre era consentito alla parte ottenere il ristoro per l’ulteriore periodo di eccessiva durata del procedimento presupposto, proponendo altra istanza, ex lege n. 89 del 2001, successivamente alla definizione dello stesso per il periodo di pendenza non compreso nella prima domanda – Cass. sez. 2 n 15803/16 -,purchè entro il termine di decadenza espressamente previsto dalla normativa. Non pare ipotizzabile alcun contrasto di giudicato – ragione posta dalla Corte umbra a sostegno della sua decisione – posto che i periodi di tempo da indennizzare, presenti i presupposti previsti dalla L. n. 89 del 2001, sono diversi ed in successione tra loro, sicchè l’oggetto della causa e la causa petendi non sono i medesimi.

Per altro, come detto, era la lettera della legge – vigente nel 2011 data di presentazione della prima domanda del M. – che consentiva un tanto e, significativamente, la Corte perugina non ha sostanziato la sua statuizione con richiamo ad alcuna specifica norma di legge, bensì esclusivamente alla ricordata esigenza di evitare contrasto di giudicati.

Nemmeno la soluzione alternativa, indicata dal Collegio umbro, può trovar applicazione – estensione della domanda nel procedimento primo avviato anche per il periodo successivo alla data di sua proposizione – poichè un tanto configurerebbe proposizione di domanda nuova attesa la diversità dei periodi di tempo considerati e di converso l’ontologica diversità del pregiudizio patito.

Inoltre non va obliato che sussiste preciso limite di decadenza alla proposizione della domanda in correlazione alla definizione del procedimento presupposto ed un tanto lumeggia la diversità delle domande proposte con relazione a periodi diversi di pendenza del citato procedimento.

Pertanto il decreto impugnato va cassato e la questione va rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, altra sezione,che la esaminerà nuovamente secondo l’insegnamento di diritto dianzi indicato.

A sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, la Corte di rinvio disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, altra sezione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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