Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3146 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3146 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARGENIO Maria Francesca (RGN MFR 50R68 14703X), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso iscritto al
R.G. n. 10754 del 2008, dall’Avvocato Giuseppe Spagnuolo,
presso lo studio del quale in Roma, via della Balduina n.
66, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 8769 del 2011, depositata in data 15
aprile 2011.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazio-

Argenio Maria Francesca nei confronti del Ministero della
giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata
il 15 aprile 2011, n. 8769, così ha deciso: “accoglie il
ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento
della somma di C 5.250,00 in favore della ricorrente con
gli interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado che, previa compensazione
per la metà, liquida per la restante metà in complessivi C
570,00, di cui C 300,00 per diritti ed C 245,00 per onorari
per il giudizio di merito e in ulteriori complessivi C
500,00, di cui C 450,00 per onorari, per il giudizio di
cassazione”;
che ricorre l’originaria ricorrente, come rappresentata
e difesa nel giudizio iscritto al R.G. n. 10574 del 2008,
per la correzione di errore materiale, lamentando che la
Corte di cassazione, liquidando le spese legali, ha omesso
di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore
del difensore antistatario Avvocato Giuseppe Spagnuolo;

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ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(…)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore del ricorrente, Avvocato Giuseppe Spagnuolo, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e
dei compensi.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il

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Considerato che il relatore designato ha formulato la

credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo

391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, l’istanza può essere trattata in camera di
consiglio, per essere ivi accolta, dovendosi apportare alla
sentenza n. 8769 del 2011 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “cassazione.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Giuseppe Spagnuolo, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;
che, dunque, alla sentenza n. 8769 del 2011, occorre
apportare la seguente correzione di errore materiale: nel
dispositivo, alla fine, dopo la parola “cassazione.”, deve
aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore del difensore della ricorrente, Avvocato
Giuseppe Spagnuolo, dichiaratosi antistatario”;

esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 8769 del 2011,

nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “cassazione.”,
deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese come
liquidate in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Giuseppe Spagnuolo, dichiaratosi antistatario”. Dispone
che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

sia apportata la seguente correzione di errore materiale:

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