Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3146 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20509-2018 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati DORA DE ROSE, MARIA DANIELA

MURGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, D.G.F. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 5 gennaio 2018, che ne rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia Lido, che, a sua volta (e per quanto ancora rileva in questa sede), aveva accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta contro Poste Italiane S.p.A., per disservizio postale consistente nel mancato recapito di raccomandata avente ad oggetto la notifica ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo emesso in suo favore per Euro 31.503,88 in danno di R.V.,

che la Corte territoriale osservava che: 1) il risarcimento danni, quantificato in Euro 35.000,00, richiesto per esposizione del credito al pericolo di prescrizione – per non esser stato possibile, in assenza della prova della notifica ex art. 140 c.p.c., ottenere la formula esecutiva, “avendo il Giudice, con provvedimento in data 18 febbraio 2011, rigettato l’istanza di concessione di un nuovo termine per la notifica dell’ingiunzione” – non poteva trovare accoglimento in quanto “l’istante aveva altri strumenti per ovviare al pericolo rappresentato, seguendo la procedura della rinnovazione del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.”; 2) non era configurabile, quindi, un’ipotesi di perdita di chance, “trattandosi di evenienza dannosa meramente potenziale e comunque evitabile secondo la procedura prevista”;

che resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per aver la Corte territoriale ignorato che “la rinnovazione del termine per la notifica venne richiesta al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia Lido, con pertinente istanza… depositata in data 1 febbraio 2011” e dal Tribunale “rigettata con provvedimento in calce all’istanza, del 18 febbraio 2011”;

che il motivo è inammissibile;

che con esso, infatti, non soltanto si deduce un vizio di motivazione alla stregua della non più vigente, e inapplicabile ratione temporis, formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche (in via anch’essa assorbente) non si coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale fa riferimento alla riproposizione della domanda monitoria ex art. 644 c.p.c. e non già all’istanza di rinnovazione della notificazione dell’originario decreto ingiuntivo, come assunto dal ricorrente;

che la memoria di parte ricorrente (che insiste nella stessa prospettazione del ricorso, facendo leva ancora sulla “rinnovazione del termine per la notifica dell’ingiunzione”) non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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