Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3146 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Campanelli

(C.F.: CMP GPP 57606 L049M) e Vito Russo (C.F.: RSS VTI 57606

L049X);

– ricorrente –

nei confronti di:

I.M., (C.F.: (OMISSIS)), L.B.V. (C.F.: (OMISSIS))

entrambi rappresentati e difesi, giusta procure in calce ai

rispettivi controricorsi, dagli avvocati Nicola D’Andria (C.F.: DND

NCL 40P03 H090P) e Michele Zonno (C.F.: ZNN MHL 75T23 L049W);

– controricorrenti –

e

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

2302/2013, depositata in data 15 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

24 gennaio 2017 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. agì in giudizio nei confronti di I.M. e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa Assicurazioni S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private).

La I. ed il conducente dell’autovettura di questa, L.B.V. (intervenuto volontariamente nel giudizio), chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell’attrice, assumendone l’esclusiva responsabilità.

Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda della B. e, accertato il concorso di responsabilità di questa e del conducente dell’autovettura della I. per l’incidente in questione, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, condannò in solido l’attrice e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti dalla stessa I. e dal L.B..

Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la B., sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti (ma sostanzialmente identici) controricorsi la I. e il L.B..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso (articolato in due profili) si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.

La ricorrente deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private), sul mero presupposto – emerso all’esito dell’istruttoria espletata, e peraltro contestato – che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Si duole inoltre della percentuale di responsabilità attribuitale nella causazione del sinistro.

Per quest’ultimo profilo la censura è certamente inammissibile, risolvendosi in una evidente richiesta di riesame degli accertamenti di fatto operati in sede di merito sulla base di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

Per il primo profilo la censura è invece fondata, nei limiti che si esporranno.

La procedura di indennizzo diretto prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.

La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.

Nella specie il Tribunale di Taranto, nel confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto avanzata dalla B., ha affermato che la procedura in questione sarebbe ammissibile solo in caso di sinistro che abbia interessato due veicoli, e lo ha escluso nella specie, in quanto dall’istruttoria era emerso il coinvolgimento di un terzo veicolo. Non ha quindi ritenuto necessario accertare – neanche in via incidentale e presuntiva – se il (conducente del) terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile.

Così facendo, non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell’art. 1, comma 1, lett. d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purchè, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili.

Il giudice del merito, onde escludere la proponibilità della domanda della B., avrebbe dunque dovuto accertare l’eventuale coinvolgimento nel sinistro di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulteriore veicolo, come invece ha fatto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al capo con il quale è stata dichiarata l’improponibilità della domanda di indennizzo diretto proposta dalla B. nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.A., affinchè in sede di rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del seguente principio di diritto: “la procedura di indennizzo diretto prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.

2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, per quanto di ragione e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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