Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3146 del 02/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24019-2018 proposto da:

DEIV CAR DI C.D. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANPIETRO CONTARIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento Iva e Irap relativo all’anno di imposta 2007 con il quale erano stati accertati maggiori imponibili mediante un accertamento di tipo analitico-presuntivo ai sensi del D.Lgs. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente confermando l’atto impugnato e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente affermando che l’accertamento in capo alla società è fondato perché in presenza di un reddito esiguo, come nel caso di specie, e di scostamento rispetto allo studio di settore, ed in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quello desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta l’Ufficio è facoltizzato a porre in essere un accertamento di tipo analitico-presuntivo D.Lgs. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, comma 3, come correttamente ha fatto: il basso reddito dichiarato e lo scostamento rispetto agli studi di settore sono elementi che costituiscono validi motivi per procedere alla ricostruzione dei ricavi, che peraltro appaiono realistici e verosimili alla luce degli elementi utilizzati per la loro determinazione. Di converso la società nella sua opposizione ha sollevato solo contestazioni generiche;

il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c.; con ordinanza interlocutoria n. 19480 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito in L. n. 136 del 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti e in particolare il fatto, oggetto di discussione fra le parti, che i criteri utilizzati dall’Ufficio (il riferimento alle quotazioni di un mensile – Quattroruote gestito da privati) non sarebbero attendibili.

Considerato che:

la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 19480 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo;

secondo il citato art. 6, comma 12, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e che, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. n. 28800 del 2021 e Cass. n. 28274 del 2021).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022

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