Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31459 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 04/11/2019, dep. 03/12/2019), n.31459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25762/2018 proposto da:

GERMED PHARMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VODAFONE ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 27-2-2013 la Germed Pharma spa convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Vodafone Omnitel NV, opponendosi al decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di quest’ultima, la somma di Euro 40.159,41, oltre interessi e spese.

Si costituì la Vodafone Omnitel NV e chiese il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 9288/2015, pubblicata il 6-8-2015, l’adito Tribunale rigettò l’opposizione e condannò la Germed Pharma spa al pagamento delle spese di lite.

Con sentenza 634/2018, pubblicata il 7-2-2018, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto da Germed Pharma srl (già Germed Pharma spa); in particolare la Corte ha evidenziato che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 6-8-2015, la notificazione dell’appello era stata eseguita in data 7-3-2016, e quindi oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.; al riguardo ha precisato che la precedente notificazione dell’appello, tentata con esito negativo in data 26-22016, non poteva inficiare siffatta tardività, atteso che era onere del notificante verificare presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’indirizzo del legale presso il quale eseguire la notificazione; nella specie era stato dimostrato che il legale presso il quale Vodafone aveva eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Milano aveva comunicato ai Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano il trasferimento del proprio recapito professionale (dal luogo in cui era stato eletto domicilio ad altro luogo) sin dal 1-7-2015, e quindi oltre un mese prima della pubblicazione della gravata sentenza ed otto mesi prima del primo tentativo di notifica dell’atto di appello; nello specifico, la Corte ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, vi era coincidenza tra luogo cui apparteneva il procuratore nominato, luogo in cui era stato celebrato il giudizio e luogo in cui era situato lo studio del soggetto domiciliatario (anch’esso avvocato), sicchè doveva ritenersi agevole per l’appellante accertare, mediante consultazione dell’albo professionale, il trasferimento di tale legale domiciliatario.

Avverso detta sentenza Germed Pharma srl propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Vodafone Italia SpA (già Vodafone Omnitel NV) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa od omessa applicazione dell’art. 153 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, non abbia applicato i principi in tema di validità dell’immeditata ripresa del procedimento notificatorio, ai fini del rispetto del termine perentorio di proposizione dell’impugnazione, da leggersi alla stregua dei principi di cui a Cass. S.U. 15295/2014.

Il motivo è infondato.

Come già precisato da questa S.C., la ripresa del procedimento notificatorio in esito all’insuccesso di un precedente tentativo di notificazione postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione (conf. Cass. 16040/2015); in particolare, al riguardo, va ribadito che “qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento” (Cass. 15056/2018; conf. 20527/2017; conf. Cass. 8618/2019).

Correttamente, pertanto, nel caso di specie (ove il difensore al quale è stata effettuata la notifica esercita la sua attività nello stesso circondario del Tribunale ove si svolge la controversia), la Corte territoriale, in applicazione del riportato principio, ha ritenuto imputabile al notificante il mancato perfezionamento della prima notifica, per non avere lo stesso controllato (tramite consultazione dell’albo professionale) l’avvenuto trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario (trasferimento peraltro avvenuto oltre un mese prima della pubblicazione della gravata sentenza ed otto mesi prima del primo tentativo di notifica dell’atto di appello); di conseguenza, avendo la Corte territoriale ritenuto imputabile al richiedente la mancata esecuzione della precedente notifica, correttamente non è stata ritenuta legittima l’avvenuta ripresa del procedimento notificatorio, con conseguente tardività dell’appello.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo Vodafone svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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