Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31458 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 04/11/2019, dep. 03/12/2019), n.31458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15412-2018 proposto da:

LA R.M.G. & C SNC IN LIQUIDAZIONE, nella persona

del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA FICCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCA MURGIA, GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dagli avvocati ANDREA POGLIANI, FABIO NIEDDU ARRICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M.G. & C. snc propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria ex art. 378 c.p., avverso la sentenza 314/18 del 13-4/24-4-2018, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 21-12-2016.

Con la detta decisione il Tribunale, in accoglimento di domanda proposta dalla (OMISSIS) srl nel febbraio 2013 e nella contumacia della R.M.G. & C. snc, aveva dichiarato l’inadempimento di quest’ultima agli obblighi inerenti il divieto di non concorrenza di cui al contratto di affitto di ramo d’azienda corrente in (OMISSIS) (avente ad oggetto la vendita al dettaglio di abbigliamento) stipulato il 27-7-2007 con la (OMISSIS) Srl, ed aveva condannato la stessa R.M.G. & C. alla chiusura dell’attività commerciale di vendita al pubblico di abbigliamento nell’esercizio ubicato in (OMISSIS) (con inibizione anche allo svolgimento di analoga attività d’impresa nel territorio del Comune di Oristano) ed al pagamento, in favore dell’attrice, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della somma di Euro 2.134.617,00, oltre interessi.

In particolare la Corte d’Appello, nel ritenere intempestivo il gravame, ha evidenziato che l’atto di appello era stato depositato il 29-9-2017, e quindi oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, per l’impugnazione della sentenza di primo grado (pubblicata il 21-12-2016); nè, a tal fine, poteva ritenersi rilevante la notifica della stessa sentenza e del precetto, avvenuta a cura della (OMISSIS) Srl il primo settembre 2017, quando la statuizione di primo grado era già passata in giudicato per decorso del termine lungo, e quindi chiaramente effettuata ai soli fini dell’esecuzione.

Nello specifico la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza dell’appellante in ordine alla nullità della notifica della citazione in primo grado (nullità rilevante ex art. 327 c.p.c., comma 2 al fine di ritenere non applicabile il comma 1, e quindi la decadenza dell’impugnazione); al riguardo ha evidenziato:

che l’art. 145 c.p.c. ratione temporis vigente (con le modifiche allo stesso apportate dalla L. n. 263 del 2005) consente forme equipollenti ed alternative per la notifica di atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo liberamente il richiedente optare per la notifica dell’atto presso la sede legale della persona giuridica ovvero per la notifica dell’atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138,139 e 141 c.p.c. “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”; se la notifica non può essere eseguita secondo dette disposizioni, il richiedente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, può procedere nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c. ma soltanto nei confronti della “persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente”;

che, nella specie, la notifica era stata eseguita, in primo luogo, presso la sede della società risultante dalle visure della Camera di Commercio ((OMISSIS)) e, successivamente, stante l’irreperibilità del destinatario nella detta sede, presso la residenza di R.M.G. ((OMISSIS); residenza non contestata e comunque documentata da certificato di residenza), legale rappresentante della società; siffatta ultima notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con immissione dell’avviso nella cassetta postale, e si era perfezionata per compiuta giacenza, non essendo stato l’atto ritirato nel termine di 10 gg; nello specifico, sempre a proposito di siffatta ultima notifica, era infatti accaduto: che l’atto di citazione era stato notificato a mezzo posta, con piego raccomandato A.R. (OMISSIS), a R.M.G., in qualità di legale rappresentante della suddetta società, presso la sua residenza in (OMISSIS); che in data 14-2-2013 l’agente postale, constatata la “mancanza” delle persone abilitate a ricevere il piego, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo, aveva poi depositato il predetto piego presso l’ufficio postale addetto alla consegna, e, in data 15/2/2013, con busta chiusa a mezzo racc. A.R., aveva spedito la C.A.D. al destinatario del piego; in assenza del destinatario, l’agente postale aveva immesso in cassetta la busta verde contenente la C.A.D. e, trascorsi 10 gg senza che ne fosse stato curato il ritiro, in data 4-3-2013 l’avviso di ricevimento era stato restituito al mittente con l’indicazione, tra l’altro, di “atto non ritirato entro 10 gg”;

che, in relazione a tale procedimento notificatorio, l’eccezione sollevata dall’appellante, secondo cui la notifica era nulla in quanto la cartolina di ricevimento della C.A.D. attestava la spedizione della detta comunicazione al R. “nomine proprio”, anzichè al R. nella sua qualità di L.R. della persona giuridica, era da ritenersi infondata; nella specie, infatti, la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti della persona fisica che rappresentava l’ente, con specificazione, sia nell’atto sia nell’avviso di ricevimento immesso in cassetta, della qualifica di L.R. della società; tanto era sufficiente ai fini della perfezione della notifica, non essendo necessario che anche nel secondo avviso (di ricevimento della C.A.D.) fosse riportata la qualifica di legale rappresentante (era, infatti, sufficiente che “nell’avviso informativo fosse riportato il numero della raccomandata relativo al primo avviso).

(OMISSIS) Srl resiste con controricorso.

A seguito del fallimento di quest’ultima, dichiarato con sentenza del Tribunale di Cagliari (OMISSIS) del 30-9-2019, il Fallimento (OMISSIS) Srl propone memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115,145,149,156 e 160 c.p.c. nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2; in particolare, nel ribadire l’irritualità della notificazione (come tale inidonea a far sorgere la presunzione di conoscenza legale dell’atto in capo alla società ricorrente) e di conseguenza la legittimazione dell’impugnazione tardiva, sostiene che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., nel caso di utilizzazione della forma di notifica ex art. 140 c.p.c. (più esattamente, trattandosi nella specie di notifica per posta, L. n. 890 del 1982, ex art. 8), la notifica alla persona giuridica presso la residenza del L.R. doveva contenere l’indicazione di detta qualità di L.R. anche nella comunicazione di avviso deposito (CAD); nella specie, invece, siffatta qualità era stata precisamente individuata solo nel piego spedito l’11-2-2013, ma non era stata invece riportata nell’avviso di deposito (CAD) inviato con racc. del 15-2-2013 dall’addetto al servizio postale a ” R.M.G…” senza alcuna specificazione della sua qualità; al riguardo si duole, inoltre, che la Corte territoriale abbia sostenuto che siffatta qualifica di L.R. era stata specificata nell'”avviso di ricevimento immesso in cassetta”, quando, invece, tale documento pacificamente non era esistente agli atti e comunque non coincideva con quello previsto dall’art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla questione della nullità della notificazione della citazione per violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 2 e art. 11 e in ogni caso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di legge; in particolare si duole che, pur essendo stato rilevato in appello che il difensore della (OMISSIS) avesse provveduto “in proprio” ai sensi della L. n. 53 del 1994 senza tuttavia riportare nella busta indirizzata a ” R.M.G., in qualità di socio amministratore della R.M.G. & C. snc”, alcune necessarie informazioni (nello specifico: l’indicazione della parte istante e del suo procuratore) richieste a pena di nullità dalla L. n. 53 del 1994, la Corte territoriale non aveva per nullo statuito sul punto.

Il primo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita, oltre che nella loro sede, anche “alla persona che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità…”; l’indicazione specifica della qualità di legale rappresentante della società è richiesta, pertanto, solo “nell’atto da notificare”, al fine di eliminare ogni incertezza in ordine al destinatario dell’atto medesimo; non è, invece, necessario che siffatta specifica indicazione sia ribadita anche nella CAD e nella cartolina di ritorno di quest’ultima, la cui funzione non è, infatti, quella di far conoscere al destinatario il contenuto dell’atto, ma solo quella di informarlo in ordine alla giacenza presso l’Ufficio postale (o presso la Casa Comunale nel caso dell’art. 140 c.p.c.) dell’atto oggetto della tentata notifica, in modo da consentirgli il ritiro e prendere poi cognizione del contenuto.

Il secondo motivo è inammissibile.

Lo stesso prospetta, invero, ipotesi di nullità della notifica della citazione introduttiva del primo grado non espressamente formulate in appello; siffatte nullità, pertanto, comportanti (ove sussistenti) la nullità della sentenza di primo grado, si convertono in motivi di impugnazione ex art. 161 c.p.c., e non possono quindi essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità in mancanza di specifico motivo di gravame sul punto.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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