Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31455 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27258-2014 proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GUIDI;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI DANARI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAMILLO LAVATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1646/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

G.M. appellava la sentenza del Tribunale di Novara che aveva rigettato la domanda possessoria da egli fatta valere nei confronti di M.L.. G.M., insieme a G.V., B.Z.A., B.V. e G.S., esponendo di essere erede legittimo di G.J., deceduta il (OMISSIS), e riferendo che tra i beni immobili di proprietà della defunta vi era una unità immobiliare in cui era stato ospitato temporaneamente M. e che questi si era rifiutato di riconsegnare un duplicato delle chiavi e di liberare i locali, aveva chiesto, con ricorso ex art. 703 c.p.c., di essere reintegrato nel possesso; il convenuto aveva contestato la fondatezza della domanda, affermando di essere erede testamentario della defunta, che gli aveva lasciato in eredità l’immobile, di cui egli aveva pertanto il possesso.

La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione perchè tardiva. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione G.M.. Questa Corte – con pronuncia n. 9848/2010 – ha accolto il ricorso, affermando la tempestività della proposizione dell’appello, e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino.

Il giudice di rinvio – con sentenza 29 luglio 2013, n. 1646 – ha rilevato che “la riassunzione è stata effettuata da G. unicamente ai fini della determinazione della soccombenza e della liquidazione delle spese” e, stabilito che la soccombenza doveva essere determinata alla stregua della soccombenza virtuale, ha rigettato il ricorso e condannato G. alle spese di tutti i gradi giudizio.

G.M. ricorre per cassazione.

M.L. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso principale è articolato in otto motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 132 e 394 c.p.c.: la Corte d’appello afferma che la riassunzione dell’appellante sarebbe avvenuta solo allo scopo di determinare la soccombenza e la liquidazione delle spese, ma non motiva tale affermazione che contrasta con le conclusioni dell’atto di riassunzione.

Il motivo è fondato. Il giudice di rinvio afferma che il ricorrente non ha riproposto “la domanda, presente invece in atto di appello, di estromissione di M. dal godimento del noto immobile, così reintegrando parte attrice nel possesso del bene ereditario”. In realtà, l’atto di riassunzione, che riproduce nella prima parte l’atto di appello, nelle conclusioni chiede alla Corte d’appello sì di condannare parte convenuta al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio, ma anche di accogliere “le conclusioni dell’atto di appello riassunto”.

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi sette motivi, che hanno ad oggetto il rigetto delle doglianze d’appello effettuato dalla Corte al fine della determinazione della soccombenza virtuale.

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Torino che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA