Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31454 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17322-2014 proposto da:

T.G., M.M.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato

LUCIANO GARATTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIO RIVADOSSI;

– ricorrenti –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI

88, presso lo studio dell’avvocato CARLA ANASTASIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ITALO LUIGI FERRARI, GIUSEPPE PROFETA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale PEPE ALESSANDRO, il quale conclude che la Corte di

Cassazione rigetti il ricorso per cassazione di T.G. e

M.M.C..

Fatto

PREMESSO

CHE:

T.G. e M.M.C. ricorrono per cassazione avverso la sentenza 23 maggio 2013, n. 669, con cui la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello da essi proposto contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 61/2010. Battista Conti aveva, ai sensi dell’art. 1171 c.c., denunciato la nuova opera intrapresa dai ricorrenti, proprietari dell’immobile contiguo al proprio; il Tribunale aveva disposto la sospensione dell’opera, con riguardo alla porzione dell’immobile che fronteggiava la proprietà di Conti. Il giudizio era proseguito per il merito possessorio e il Tribunale aveva accertato la violazione delle distanze prescritte e condannato i resistenti a rispettare le medesime.

Resiste con controricorso C.B..

Sia i ricorrenti che il controricorrente (quest’ultimo però decorso il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c.) hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

a) Il primo e il secondo motivo sono tra loro connessi. Il primo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 117 Cost. e D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 delle L.R. Lombardia n. 15 del 1996 e L.R. n. 22 del 1999, dell’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Lovere. Il secondo motivo contesta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 117 Cost., art. 873 c.c., D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 delle L.R. Lombardia n. 15 del 1996 e L.R. n. 22 del 1999, degli artt. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Lovere, D.P.R. n. 38 del 2001, art. 2 bis, della L. n. 98 del 2013, D.L. n. 69 del 2013. La Corte d’appello avrebbe errato, ad avviso dei ricorrenti, nel ritenere che la disciplina delle distanze legali, per quanto attiene ai rapporti tra proprietari dei fondi finitimi, rientri nella materia di competenza esclusiva dello Stato, in quanto, nei rapporti tra disciplina regionale e disciplina statale in materia di distanze tra costruzioni, è la normativa regionale – nel caso di specie, quella della regione Lombardia – a prevalere su quella statale; la domanda di Conti, essendosi i ricorrenti attenuti a quanto prescritto dalla legge regionale circa il recupero dei sottotetti, doveva pertanto essere respinta, tanto più che la L. n. 98 del 2013, di conversione del D.L. n. 69 del 2013, ha autorizzato per il futuro le regioni ad emettere, con proprie leggi e regolamenti, eventuali disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444 del 1968.

I motivi sono infondati. La Corte d’appello si è basata sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, che “ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze. In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicchè le regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori” (così Corte cost. 114/2012, cfr. anche le pronunzie n. 232/2005 e n. 6/2013). Vi possono – sempre secondo il giudice delle leggi – essere delle deroghe alle distanze minime, ma queste “devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, poichè la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati” (ancora Corte cost. 114/2012), strumenti urbanistici la cui esistenza non viene dedotta dai ricorrenti che si limitano ad affermare la prevalenza della legislazione regionale su quella statale. Quanto allo ius superveniens di cui alla L. n. 98 del 2013 di conversione del D.L. n. 69 del 2013, che ha introdotto al D.P.R. n. 380 del 2001, l’art. 2-bis – secondo cui “ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444 del 1968” – si tratta anzitutto di normativa, che se autorizza per il futuro le regioni a emettere eventuali disposizioni derogatorie del D.M. n. 1444 del 1968, di certo non ratifica eventuali deroghe disposte in precedenza e che in ogni caso circoscrive le deroghe alì “ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” (cfr. Corte cost. 41/2017).

b) Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo attengono alla mancata pronuncia da parte della Corte d’appello in ordine al motivo che denunciava come nel caso concreto rilevassero non le norme delle distanze tra costruzioni, ma quelle delle distanze tra costruzioni e confine, sotto i profili della violazione dell’art. 112 c.p.c. (il terzo e il quarto motivo), della violazione degli artt. 112,156 e 161 c.p.c. (il quinto motivo), della violazione degli artt. 112 e 873 c.c., D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 delle L.R. Lombardia n. 15 DDEEL 1996 e L.R. n. 22 del 1999, degli artt. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Lovere, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 2-bis della L. n. 98 del 2013, D.L. n. 69 del 2013 (il sesto motivo).

I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello (punto c, p. 8 del provvedimento impugnato) ha esaminato il motivo d’appello, precisando che Battista Conti aveva prospettato in via congiunta la violazione delle distanze sia in relazione al confine che all’edificio di sua proprietà e che il provvedimento interdittale aveva concesso la tutela in rapporto all’art. 873 c.c. e che il successivo thema probandum si era sviluppato intorno a tale fattispecie, così che non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia (quarto motivo) e neppure quello del contrasto tra dispositivo e motivazione (terzo e quinto motivo) perchè avendo la Corte d’appello rigettato questo e gli altri otto motivi di impugnazione, dal rigetto non poteva che conseguire la conferma della pronuncia di primo grado (il contrasto denunciato dai ricorrenti parrebbe, piuttosto, essere prospettato nei confronti della motivazione e del dispositivo della sentenza di primo grado, ma allora come tale avrebbe dovuto essere stato fatto valere). Nè infine può essere accolto il sesto motivo, in quanto si contesta “difetto di qualunque motivazione” ed “eventualmente errori nell’applicazione delle norme di diritto rilevanti” in relazione a una decisione, circa la violazione delle distanze tra edificio e confine, che la Corte d’appello, come si è appena precisato, non ha affatto dato, essendosi limitata ad esaminare, rigettandolo, il motivo d’appello.

c) Il settimo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 4 violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: “considerando anche l’esito, che si auspica vittorioso, di questo procedimento”, i ricorrenti lamentano la conferma da parte della Corte d’appello delle statuizioni del Tribunale circa “la liquidazione e la disciplina delle spese del giudizio”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel respingere il nono motivo di impugnazione, ha sostenuto che i ricorrenti sono risultati pressochè totalmente soccombenti, rivestendo valore del tutto secondario la domanda attorea (respinta) di risarcimento del danno, così, correttamente, affermando l’applicazione del principio di soccombenza, con la conseguenza che la sentenza impugnata non presenta il vizio denunciato.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, sì dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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