Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31454 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1749-2018 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA N. 86,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EUROPA FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MASOTTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 814/2012 il Tribunale di Terni, su istanza della creditrice Banca Popolare di Soleto, ingiunse a G.I., quale garante della fallita debitrice (OMISSIS) srl, il pagamento della somma di Euro 115.387,35, oltre interessi e spese di lite.

Avverso detto d.i. G.I. proposte opposizione, sostenendo (tra l’altro) l’invalidità del contratto di fideiussione, poichè nello stesso non era stato riconosciuto lo status di consumatore del garante.

Con sentenza 53/2015 il Tribunale di Terni rigettò l’opposizione.

Con sentenza 408/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame proposto da G.I., ha revocato l’opposto d.i., condannando l’appellante al pagamento, in favore della Banca, della somma di Euro 110.749,48, oltre interessi.

In particolare la Corte:

ha, in primo luogo, confermato la validità del contratto di fideiussione, benchè lo stesso non contenesse la dichiarazione del sottoscrittore in merito alla qualità (consumatore o professionista) dallo stesso spesa nel detto contratto; al riguardo ha evidenziato (conformandosi sul punto al Giudice di prime cure) che siffatta mancata indicazione non poteva giammai comportare la invalidità del contratto (posto che sarebbe stato sempre possibile invocare la qualità di consumatore), e che comunque il garante di una società commerciale (come, nel caso di specie, la G., garante della (OMISSIS) srl) non poteva considerarsi consumatore, attesa l’accessorietà della fideiussione;

ha, poi, escluso la nullità della fideiussione per mancata specifica indicazione di ogni singolo rapporto intrattenuto dal debitore con l’Istituto, essendo invece sufficiente la specifica indicazione dell’importo massimo garantito, nel caso di specie presente;

ha ritenuto, inoltre, inammissibile, in quanto nuova, la domanda relativa alla pretesa violazione dell’art. 1956 c.c.;

nell’esaminare d’ufficio la questione della nullità usuraria e dell’anatocismo relativi ai rapporto garantito, ha, infine, evidenziato, con riferimento solo al c/c (OMISSIS), un superamento della soglia per tre mesi; sforamento ritenuto riconducibile ad un’intervenuta riduzione della soglia, e quindi ad una “usura sopravvenuta”, con conseguente lieve riduzione della somma pretesa.

Avverso detta sentenza G.I. propone ricorso per Cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Europa Factor SpA, in qualità di mandataria di Canasta SPV srl Unipersonale, a sua volta cessionaria in blocco di tutti i crediti della Banca Popolare di Spoleto SpA, resiste con controricorso, con il quale eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) deve essere conferita al difensore, investendo espressamente lo stesso del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una delle necessarie forme, consegue l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 2636/2009; v. Cass. 20006/2016).

Nella specie la procura, rilasciata non “in calce” (come sostenuto dal ricorrente) ma su foglio separato, non formalmente congiunto al ricorso medesimo (v. comunque nuovo numero di pagina e spazio in bianco successivo al ricorso), non è specifica, non investendo il difensore espressamente del potere di proporre ricorso in cassazione contro una sentenza determinata, ed è anche generica, perchè fa riferimento “alla presente azione e procedura”.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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