Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31451 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11694-2018 proposto da:

F.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EHRENFRIED FALK;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CHRISTOF BAUMGARTNER;

– controricorrente –

e contro

GR.ST.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

BOLZANO, depositata il 10/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAIA STIVALI per delega;

udito l’Avvocato CALO’ MAURIZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 27-11-2013 la F.M. srl, creditrice di Gr.St., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano Gr.St. e G.P. per sentir dichiarare – ex art. 2901 c.c. – inefficace nei suoi confronti il contratto stipulato il 27-12-2012, con il quale Gr.St. aveva venduto a G.P. il maso chiuso “(OMISSIS)” all’indicato prezzo di Euro 1.011.545,00.

Si costituì solo il convenuto G.P. mentre Gr.St. rimase contumace.

Con sentenza 652/2016 l’adito Tribunale respinse la domanda.

Con sentenza 16/2018 la Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame proposto dalla F.M. srl; in particolare la Corte territoriale, nel ribadire quanto già affermato dal Tribunale, ha sostenuto, in linea con consolidata giurisprudenza di questa S.C., che l’esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., comma 3, per l’adempimento dei debiti scaduti, comprende anche l’alienazione di un bene effettuata dal debitore per procurarsi la liquidità necessaria ad estinguere il proprio debito, sempre che detta alienazione costituisca l’unica via per raggiungere tale scopo; tanto, a giudizio della Corte, si era verificato nel caso di specie, ove era documentalmente provato (oltre che incontestato) sia che parte del prezzo di acquisto (Euro 856.009,91) dell’immobile (unico bene di proprietà dell’alienante, e quindi unico mezzo per soddisfare i debiti scaduti) fosse stata versata direttamente dall’acquirente G.P. a diversi creditori dell’alienante Gr.St. sia che l’acquirente G.P. avesse trattenuto l’importo di Euro 135.535,09 sino alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene a favore della F.M. srl per Euro 130.000,00; siffatta esenzione dalla revocatoria ordinaria non poteva ritenersi esclusa dalla circostanza che solo una parte dei debiti saldati con il denaro ricavato dalla vendita fossero scaduti, atteso che anche in tal caso la vendita assumeva quel carattere di strumentalità necessaria rispetto ad un atto dovuto (pagamento dei debiti scaduti) da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell’atto di disposizione; l’affermata sussistenza dell’esenzione rendeva, poi, irrilevante ogni questione relativa al credito della F.M. srl nei confronti del debitore Gr.St. così come l’atteggiamento psicologico delle parti (consilium fraudis) e l’eventuale danno (eventus damni) subito dal creditore.

Avverso detta sentenza la F.M. srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

G.P. resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Gr.St. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e artt. 3 e 24 Cost., si duole che la Corte territoriale abbia applicato nel caso di specie l’esenzione della revocatoria ordinaria prevista per l’adempimento di un debito scaduto; l’estensione di detta esenzione anche alle c.d. vendite solutorie strumentali, ossia a quelle vendite aventi come unico scopo quello di procurarsi la liquidità per pagare i debiti scaduti, era frutto di un’interpretazione estensiva, non consentita sia per la chiarezza ed univocità della norma in questione (limitata espressamente agli atti con cui si realizza “l’adempimento di un debito scaduto”, e non quindi agli eventuali atti con cui ci si procura la provvista per detto adempimento) sia per la natura eccezionale della stessa (rispetto alla regola generale costituita dalla revocabilità degli atti dispositivi).

Il motivo è infondato.

Va, invero, ribadito il consolidato principio di questa S.C., che, nella consentita interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 2901 c.c., comma 3, ha statuito che “l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purchè essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cass. 7747/2016; v. anche 14420/2013; 11051/2009; 11764/2002)

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 3 e art. 2697, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e motivazione della sentenza perplessa o meramente apparente, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto accertati i presupposti per l’applicazione della esenzione in questione (e cioè la destinazione del ricavato della vendita almeno in parte all’estinzione di debiti scaduti e la “strumentalità” della vendita medesima); presupposti, il cui onere probatorio era in capo ai resistenti, non sussistenti invece nella fattispecie in esame; in particolare, infatti, non era stata dimostrata l’inesistenza di altre possibilità di onorare i debiti scaduti e non era stato in alcun modo spiegato il motivo per il quale i Giudici del merito avessero preso come riferimento del valore economico del bene venduto quello indicato dalle perizie di parte anzichè quello derivante dall’avviso di vendita immobiliare da parte dell’Agente di Riscossione nel procedimento promosso da Equitalia Nord, ove era stata fissata una base d’asta di Euro 1.470.000,00 (se fosse stato considerato tale valore, il finanziamento bancario si sarebbe dovuto ritenere possibile e realizzabile).

Il motivo, complessivamente inteso, è inammissibile, in quanto sollecita la rivalutazione delle risultanze istruttorie e, dunque, si risolve, anche sub specie di violazione di legge, in una censura alla ricostruzione della “questio facti” al di fuori dei limiti indicati da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014, secondo cui “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; fatto storico (nel senso su precisato) omesso non specificamente indicato nel ricorso in esame.

In ogni modo non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come invece viene sostenuto in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

Nè sussiste la violazione dell’art. 132 c.p.c. e la dedotta nullità della sentenza per motivazione perplessa o meramente apparente.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte, come appare evidente anche dalla su riportata sintesi della decisione, ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un’approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente G.P., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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