Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31450 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9910-2018 proposto da:

P.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONICA MACCARONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE in persona del Sindaco p.t. Dott. N.D.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTA FIDOLINI,

VITTORIO FIDOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIAN MICHELE GENTILE per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.D. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando, mentre percorreva alla guida del proprio ciclomotore la via (OMISSIS), aveva perso il controllo del mezzo a causa di una buca esistente sul manto stradale e ricoperta da ciglio erboso, andando a cadere su un’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia e riportando danni al mezzo nonchè lesioni personali.

L’Amministrazione Comunale chiese il rigetto della domanda.

Con sentenza 694/2006 l’adito Tribunale rigettò la domanda, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alla P.A.

Con sentenza 420/2017 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame proposto dal P., ha invece condannato il Comune al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 7.580,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; in particolare la Corte, ribaditi i principi generali in tema di responsabilità della P.A., ha, in primo luogo, ritenuto che la condotta colposa del Comune, che non aveva presegnalato la presenza di buche sulla carreggiata, avesse assunto efficacia causale concorrente al 50% con il comportamento imprudente dello stesso attore, il quale, in presenza di buche ben visibili e di cui comunque lo stesso doveva essere a conoscenza in quanto residente poco distante dal luogo del sinistro, avrebbe dovuto tenere una guida attenta e percorrere quel tratto di strada ad andatura moderata; la Corte, inoltre, dopo avere liquidato in Euro 15.161,98 (Euro 7.580,99, in seguito alla riduzione del 50% per la percentuale di responsabilità) il subito danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 7%, liquidato in base alle tabelle del danno biologico di lieve entità come aggiornate al D.M. 25 giugno 2015, n. 162, e danno biologico temporaneo per 110 gg di inabilità nonchè danno morale per Euro 2.907,93) e patrimoniale (spese mediche per Euro 360,00), ha ritenuto non provata la qualifica professionale specifica del P., ed ha quindi rigettato la richiesta di integrazione della CTU con riferimento alla questione dell’incidenza dell’invalidità sulla capacità di lavoro specifica.

Avverso detta sentenza P.D. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Firenze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., si duole che la Corte abbia ritenuto non provata la sua qualifica professionale specifica, rigettando quindi la formulata richiesta di integrazione della CTU ed omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento anche del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa; nello specifico sostiene che la Corte abbia violato sia l’art. 115 c.p.c., omettendo di porre a base della decisione l’allegazione probatoria (visura Camera di Commercio e dichiarazione redditi 1997) dalla quale risultava l’effettivo espletamento dell’attività artigiana di installazione e manutenzione di impianti di canalizzazione, riscaldamento e climatizzazione, sia l’art. 112 c.p.c., omettendo di statuire sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la domanda risarcitoria per perdita di capacità di lavoro specifica, nonostante la controparte non avesse sollevato alcuna precisa contestazione sull’entità dell’invalidità permanente e sulla incidenza della stessa sulla rivendicata capacità di lavoro specifica.

Con il terzo motivo il ricorrente denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di uno specifico elemento istruttorio, si duole che la Corte abbia completamente ignorato la produzione documentale (visura Camera di Commercio e dichiarazione redditi 1997), dalla quale emergeva la qualifica professionale e la redditività dell’impresa artigianale individuale esercitata.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale abbia individuato la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal momento del deposito della sentenza, e non invece, trattandosi di mora ex re, dal giorno della consumazione dell’illecito.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 e 2051 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia ravvisato nella sua condotta di guida una efficacia concorrente nella causazione del danno pari a quella della RA., attribuendo rilievo a circostanze non positivamente provate dal Comune (disattenzione nella guida ed andatura non moderata) e superando una presunzione di responsabilità (quale quella posta dall’art. 2051 c.c.) con il ricorso non ad una prova positiva ma al processo presuntivo (peraltro operando una valutazione non corretta degli elementi noti, e cioè del dissesto della strada e della residenza del ricorrente nella zona, per ritenere provata la circostanza ignorata, e cioè la conoscenza della strada da parte di quest’ultimo e quindi il concorso del medesimo nella causazione del sinistro).

Con il sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno materiale consistente nel costo per la riparazione del ciclomotore.

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili, e, comunque, infondati.

Non sussiste, in primo luogo, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso nel primo motivo, la Corte territoriale si è espressamente pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, ritenendo (sia pure al fine di rigettare la formulata richiesta di integrazione della CTU in ordine all’incidenza della invalidità sulla capacità di lavoro specifica) non provata in atti la qualifica professionale specifica del P..

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando (e non è il caso di specie, ove ci si duole solo che la Corte non abbia posto a base della decisione un’allegazione probatoria) che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

In ordine, poi, alla doglianza concernente il rigetto della domanda risarcitoria da perdita della capacità lavorativa specifica, va innanzitutto ribadito che, di regola, i postumi permanenti di modesta entità, quali quelli riscontrati nel caso di specie (ove è stata accertato un danno biologico permanente nella misura del 7%; c.d. micro permanenti), non producono di regola un danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico, e non si traducono, quindi, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, restando ovviamente ferma la possibilità per il danneggiato di dimostrare che il danno, sia pur lieve, ha una concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (conf. Cass. 1541872004, Cass. 1690/2008; Cass. 4493/2011).

Al riguardo la Corte, nell’esercizio del suo potere di valutazione delle risultanze istruttorie (di per sè insindacabile in sede di legittimità), ha considerato non dimostrata siffatta concreta incidenza del riportato danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, ritenendo non provata la dedotta qualifica professionale specifica del P.; qualifica contestata dal Comune, sia pur genericamente, in uno con l’assenza di responsabilità.

Quanto, poi, al denunciato vizio motivazionale, lo stesso è inammissibile in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori (come nella specie, ove ci si duole che la Corte abbia completamente ignorato la produzione documentale) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a dedurre l’omesso esame di documentazione, in parte peraltro irrilevante, atteso che la prodotta dichiarazione dei redditi è dell’anno 1997, e non concerne pertanto l’epoca del sinistro, avvenuto il (OMISSIS).

Il quarto motivo è fondato.

Come già precisato da questa S.C., in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito, anche il pregiudizio subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento; somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario; qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza comunque sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno è in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito (conf. Cass. 8776/2018; Cass. 6545/2016; Cass. S.U. 17171995); siffatti interessi sono rivolti a compensare (c.d. interessi compensativi) il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito dal fatto illecito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente; ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, che i giudice di merito deve attribuire, senza per ciò solo incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Nella specie la Corte territoriale ha correttamente liquidato il danno secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità aggiornate al D.M. 25 giugno 2015, n. 162, e quindi all’attualità, ma sulla detta somma, disattendo il su esposto principio, ha conteggiato gli interessi solo a decorrere dalla data della sentenza, e non quindi dal giorno della consumazione dell’illecito con le su riportate modalità.

Il quinto motivo è inammissibile, e comunque infondato.

La doglianza, invero, è in primo luogo inammissibile, in quanto non in linea con la statuizione impugnata.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il caso fortuito, nella specie rappresentato dalla stessa condotta del danneggiato, necessario dimostrare per superare la presunzione di responsabilità in capo al custode prevista dall’art. 2051 c.c., non è stato accertato solo con il ricorso alla presunzione di conoscenza della strada in capo al ricorrente per essere lo stesso residente in luogo vicino al sinistro, ma anche con l’andatura non moderata alla quale procedeva il conducente del ciclomotore.

In ogni modo, al riguardo, va evidenziato che è ben possibile superare la presunzione di responsabilità del custode anche facendo leva su presunzioni semplici; come già precisato da questa S.C., infatti, costituendo la detta presunzione di responsabilità del custode una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del vizio motivazionale di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nè può ritenersi rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Il sesto motivo è fondato.

Sussiste, invero, la denunziata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, da una parte, la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno materiale consistente nel costo per la riparazione del ciclomotore risulta espressamente formulata in primo grado e ribadita (sia pur genericamente) in appello, mentre, dall’altra, la Corte territoriale, nell’esaminare la richiesta di danno patrimoniale da danno emergente, ha ritenuto di accogliere quella relativa alle spese sanitarie, omettendo qualsiasi riferimento ai danni subiti dal mezzo ed ai costi necessari per la sua riparazione.

IN conclusione, pertanto, vanno dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo; vanno, invece, accolti il quarto ed il sesto; per l’effetto va cassata l’impugnata sentenza in relazione ai motivo accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo;, accoglie il quarto ed il sesto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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