Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3145 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20228-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARINA VACCARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 4783/2018 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, O.A. ha impugnato il decreto del Tribunale di Palermo, in data 11 giugno 2018, che ne rigettava, per intervenuta prescrizione decennale, la domanda risarcitoria proposta, in data 24 dicembre 2014, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, e successive modificazioni, a causa di inumana detenzione patita nel periodo dal gennaio 2003 al gennaio 2004;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero della giustizia;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 35 ter ord. pen. e dell’art. 2935 c.c., per aver il Tribunale fatto decorrere il termine prescrizionale prima del 28 giugno 2014, pur avendo esso ricorrente sofferto la detenzione degradante in periodo precedente a detta data;

che il motivo è manifestamente fondato;

che trova, infatti, applicazione al caso di specie il principio, enunciato da Cass., S.U., n. 11018/2018, secondo cui il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, previsto della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 (nella specie lo stesso decreto impugnato indica nel 24 dicembre 2014 la data della proposizione della domanda giudiziale), il termine comincia a decorrere solo da tale data;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che, in applicazione dell’anzidetto principio, dovrà delibare la domanda risarcitoria dell’Orlano, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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