Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3145 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3145 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2664-2014 proposto da:
GRIDELLI ANNA MARIA GRDNMR41L45L424T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso
lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
FALAGIANI;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA REVOLTELLA 11 TRIESTE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO SARDOS ALBERTINI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 849/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 03/10/2013;

D.1.

Lc( 3

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
/

/

Anna Maria Gridelli ha proposto ricorso articolato in due motivi
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste

Resiste con controricorso il CONDOMINIO DI VIA REVOTELLA
N. 11 in Trieste, che ha anche depositato memoria ai sensi
dell’art. 380 bis – 1 c.p.c.
Con citazione del 12 febbraio 2010 la signora Gridelli,
proprietaria di unità immobiliare compresa nell’edificio di Via
Revotella n. 11, Trieste, convenne il Condominio di Via
Revotella n. 11 innanzi al Tribunale di Trieste per vedersi
risarcire il danno cagionatole dalla realizzazione di un
ascensore nella corte interna dell’edificio condominiale, danno
consistente nella riduzione di luce e aria all’appartamento
dell’attrice posto al piano terra, e nell’impedimento all’uso di
una rilevante porzione della suddetta corte. La Corte di Appello
di Trieste, confermando la sentenza del giudice di primo grado,
rigettò il gravame, sul presupposto che le delibere che avevano
deciso l’installazione dell’impianto di ascensore non erano state
impugnate precedentemente dall’appellante ex art. 1137 c.c.,
potendosi solo in tale sede dedurre l’invalidità delle decisioni
assembleari, causa del ravvisato pregiudizio della proprietà
esclusiva della singola condomina. Tali delibere sarebbero
perciò risultate tuttora valide e vincolanti anche per la signora
Gridelli, con conseguente carenza dei presupposti per l’azione
di risarcimento, ex art. 2043 c.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione
dell’art. 1137 c.c.

Ric. 2014 n. 02664 sez. 52 – ud. 19-01-2018
-2-

n. 849/2013, depositata il 3/10/2013.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea e omessa
applicazione dell’art. 2043 c.c.
La questione di diritto da decidere, perché posta a fondamento
del secondo motivo di ricorso, attiene, nella specie,
all’ammissibilità del riconoscimento del rimedio risarcitorio ad

ex art. 1137 c.c., domandi la condanna del condominio a
ripristinare il proprio patrimonio leso da una deliberazione
dell’assemblea di approvazione dell’installazione di

un

ascensore su area comune allo scopo di eliminare le barriere
architettoniche, assumendosi dal singolo partecipante che
l’innovazione realizzata in forza di tale delibera leda i suoi diritti
individuali e perciò gli cagioni conseguenze sfavorevoli.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di
diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la
trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto
previsto dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. Sez.
2, 06/03/2017, n. 5533), e dunque dispone il rinvio a nuovo
ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia la causa
a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio
2018.

un condomino che, senza aver proposto previa impugnazione

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