Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3145 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20944-2014 proposto da:
FAMIGLIA ALLEVARICE P. in persona del capo
P.A., AGRICOLA CATRIA ALLEVAMENTI SS in persona del legale
rappresentante P.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PETTINARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI
giusta procura speciale a margine del ricorso, LUCA MAORI giusta
procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
– ricorrenti –
contro
COMUNANZA AGRARIA DI SERRA SANT’ABBONDIO in persona del Presidente
legale rappresentante G.A.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ENRICO CARMENATI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/2017 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;
udito l’Avvocato FRANCESCA PAOLETTI per delega orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza depositata il 9 agosto 2013, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto dall’Agricola Catria Allevamenti s.s. e da P.A. nei confronti della Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio avverso la sentenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Pesaro del 17 giugno 2013, che li aveva condannati al rilascio del fondo rustico da loro condotto in affitto, di proprietà della Comunanza Agraria;
che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso l’Agricola Catria Allevamenti s.s. e P.A. sulla base di quattro motivi; che ha resistito con controricorso la Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio; che con atto notificato il 28 novembre 2016 l’Agricola Catria Allevamenti s.s. e P.A. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
che prima dell’udienza è stato depositato atto di accettazione ed adesione alla rinuncia da parte della Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio;
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
che infatti l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale a margine dell’atto medesimo, mentre l’atto di accettazione ed adesione alla rinuncia è stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della parte e dal suo difensore; che pertanto trattasi di rinuncia rituale giacchè soddisfa le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c.;
che non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, attesa l’adesione alla rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;
che, attesa la natura della controversia, esente da contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017