Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3145 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20944-2014 proposto da:

FAMIGLIA ALLEVARICE P. in persona del capo

P.A., AGRICOLA CATRIA ALLEVAMENTI SS in persona del legale

rappresentante P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PETTINARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI

giusta procura speciale a margine del ricorso, LUCA MAORI giusta

procura speciale a margine della comparsa di costituzione;

– ricorrenti –

contro

COMUNANZA AGRARIA DI SERRA SANT’ABBONDIO in persona del Presidente

legale rappresentante G.A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO CARMENATI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato FRANCESCA PAOLETTI per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 9 agosto 2013, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto dall’Agricola Catria Allevamenti s.s. e da P.A. nei confronti della Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio avverso la sentenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Pesaro del 17 giugno 2013, che li aveva condannati al rilascio del fondo rustico da loro condotto in affitto, di proprietà della Comunanza Agraria;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso l’Agricola Catria Allevamenti s.s. e P.A. sulla base di quattro motivi; che ha resistito con controricorso la Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio; che con atto notificato il 28 novembre 2016 l’Agricola Catria Allevamenti s.s. e P.A. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che prima dell’udienza è stato depositato atto di accettazione ed adesione alla rinuncia da parte della Comunanza Agraria di Serra Sant’Abbondio;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che infatti l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale a margine dell’atto medesimo, mentre l’atto di accettazione ed adesione alla rinuncia è stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della parte e dal suo difensore; che pertanto trattasi di rinuncia rituale giacchè soddisfa le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c.;

che non occorre alcuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, attesa l’adesione alla rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;

che, attesa la natura della controversia, esente da contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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