Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31448 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11863-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MFV DI F. E I. S.N.C., in persona del legale rappresentante

p.t.;

F.S.;

I. SALVATORE;

– intimati-

avverso la sentenza n. 38/27/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 31.3.2011 non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 148/5/2007, che aveva accolto il ricorso della società e dei soci indicati in epigrafe avverso avvisi di accertamento per IVA IRPEF IRAP – annualità 2001;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo ed il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, n. 5, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione dell’art. 112 c.p.c.”;

la società ed i soci sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato la mancanza di prova circa la falsità oggettiva delle fatture emesse nei confronti della società contribuente richiamando, a supporto delle sue difese, il contenuto del processo verbale di constatazione;

1.2. il motivo dì censura non può essere accolto stante il difetto di specificità del mezzo, non essendo stato trascritta la motivazione dei p.v.c. e dello stesso avviso di accertamento sul punto, al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo di “decisività” della censura;

2.1. il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè viene prospettato, sotto l’improprio profilo del vizio di motivazione della motivazione della sentenza della CTR, una violazione di legge, essendo dirette le censure a contestare, sul piano della motivazione, la soluzione data dal giudice del merito ad una questione di diritto (la qualificazione di spese di ristorazione come spese pubblicitarie e non di rappresentanza) (cfr. ex multis Cass. nn. 188/2004; 12753/1999);

2.2. si lamenta, infatti, che la CTR avrebbe qualificato come spese di pubblicità le spese di ristorazione sostenute dalla contribuente, senza chiarire “la presenza o meno dei requisiti richiesti per poter qualificare le spese effettuate come pubblicitarie” e senza operare una distinzione relativamente alla caratteristica di gratuità delle spese di rappresentanza e alla mancanza di corrispettivo ad esse correlata;

2.3. dall’esame del motivo, tuttavia, non emerge l’effettiva deduzione di un vizio di motivazione, con l’indicazione di specifici elementi erroneamente valutati dalla CTR, quanto un preteso errore di errore di qualificazione giuridica in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, ed una simile censura doveva essere dedotta sotto il profilo del vizio di violazione di legge;

3.1. con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia della CTR “in ordine al rilievo di incompetenza dei costi di cui alla fattura n. (OMISSIS)/2001 e in ordine al rilievo di non inerenza dei costi di rifornimento e manutenzione automezzi di cui alle fatture nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del 2001”;

3.2. il motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità non essendo stato riportato l’integrale contenuto nè dell’avviso di accertamento, nè dell’atto di appello;

4. in conclusione, il ricorso va integralmente respinto;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società e dei soci.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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