Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31448 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16543/2018 proposto da:

SUD ARREDI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale

Rappresentante L.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

MATERA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA

D’ALCONZO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Dott.

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GENTILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 16 maggio 2018 la società Sud Arredi s.r.l. ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bari, pubblicata il 12 marzo 2018 e notificata via Pec il 22 marzo 2018 nei confronti di Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.. Il ricorso è affidato a 3 motivi. La parte intimata ha notificato controricorso in data 19 giugno 2018, con cui in via subordinata reitera l’eccezione di prescrizione del diritto.

2. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello della società ricorrente volto a vedere riconosciuto il diritto a ottenere l’indennizzo assicurativo per i danni provocati al fabbricato di sua proprietà dalla piena del canale di scolo, provocata da un fenomeno meteorologico di tipo alluvionale che in data 23 ottobre 2005, alle 4:00, aveva comportato lo sfondamento dell’intera parete di confine ovest dell’edificio di proprietà con conseguente caduta del solaio e vistosa flessione del pilastro contiguo alla porzione crollata, causando un danno quantificato in Euro 591.933,87 da una perizia contrattuale disposta in base al contratto di assicurazione. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale di Bari che aveva ritenuto detto evento, di tipo alluvionale, estraneo alla garanzia stipulata, in particolare in virtù dell’art. 17, lett. d) rubricato “esclusioni”, contenuto nelle condizioni generali di assicurazione della polizza sottoscritta che indica come indennizzabili solo “i danni provocati da infiltrazione di acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso brecce, rotture ect., causate da vento e grandine”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., denunciando che l’eccezione di esclusione dell’indennizzo prevista nelle condizioni generali di assicurazione si riferirebbe al solo settore incendio, posto che la polizza assicurativa contratta prevede settori assicurativi a sè stanti e indipendenti, con proprie singole condizioni di assicurazione, risultando quindi non applicabile detta esclusione al caso in questione che, invece, sarebbe relativo al settore “eventi atmosferici” previsti al comma 4, lett. a) e b). Si deduce che la clausola indicherebbe, quale evento coperto, “l’acqua penetrata all’interno del fabbricato, attraverso rotture brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti causate da vento e grandine”, nel quale si inscriverebbe l’evento occorso. Quanto alle “esclusioni” la ricorrente assume che il fenomeno atmosferico è stato di breve durata, ma di violentissima intensità, tale da non generare un accumulo, e che dunque vi sarebbe stata una non corretta applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale.

1.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la censura non soddisfa il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto ad essa non si accompagna la riproduzione delle clausole contrattuali in questione; in secondo luogo, il motivo difetta del requisito di specificità, posto che non viene riportata la ratio decidendi racchiusa nella decisione, limitandosi a indicare in astratto come debbano essere interpretate le clausole di esclusione e di specificazione del rischio in materia assicurativa, senza alcun riferimento al tenore nè delle clausole oggetto di interpretazione, nè della decisione assunta.

2. Nel 2^ motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 111 Cost., artt. 132161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto sarebbe ravvisabile una carenza di motivazione sui punti in contestazione.

2.1. La censura si dimostra inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto in essa non si indica, anche solo succintamente, ove sia rinvenibile tale vizio nella motivazione della sentenza impugnata che, invece, appare argomentata in riferimento(sia ai fatti di causa, che alla interpretazione da darsi alle clausole in questione rispetto ai fatti in concreto avvenuti. Pertanto la censura si dimostra aspecifica e astratta.

3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il vizio di contraddittorietà, irrazionalità, carenza di motivazione o motivazione apparente, laddove la Corte d’appello ha definito come “alluvione” un fenomeno atmosferico definito come “mesoscala” dal Servizio Agrometeorologico Regionale che, invece, avrebbe consentito di ritenere risarcibile il danno provocato dall’acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, ecc..

3.1. La censura si dimostra inammissibile sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4, al pari di quanto rilevato sopra al punto 2, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione. L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale, difatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. SU n. 7074 del 2017).

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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