Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31447 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11092-2012 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso io studio

dell’Avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende assieme

agli Avvocati GIANFRANCO e ALBERTO MARIA GAFFURI giusta procura

speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 44/13/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA depositata l’8.4.2011 non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14.11.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.I. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto parzialmente (limitatamente all’IRAP) l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 125/16/2009, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento IVA IRPEF IRAP 2003;

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera…, art. 14 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1, lett. d), (nel testo vigente all’epoca dei fatti), con riferimento all’asserita applicabilità della norma interna in presenza di una… base fissa in Italia”;

con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera…, art. 14 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1, lett. d), (nel testo vigente all’epoca dei fatti), con riferimento all’asserita esistenza di una base fissa in Italia “;

con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, c.p.c. “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.e del principio dell’onere probatorio vigente nel processo tributario, in riferimento al ritenuto raggiungimento della prova dell’esistenza di una base fissa in Italia”;

con il quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “insufficiente motivazione in riferimento alla dichiarata inidoneità delle prove offerte dall’Ufficio a dimostrare l’esistenza di una sede fissa in Italia del ricorrente”;

con il quinto motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera…, art. 14 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1, lett. d), (nel testo vigente all’epoca dei fatti) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, in riferimento alla ritenuta necessità di assoggettare il reddito della ricorrente alla tassazione ordinaria”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in merito al capo della sentenza sulla ripresa a tassazione dell’IRAP, “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con i primi due motivi il ricorrente denuncia violazione o erronea applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 20, comma 1, lett. d), in relazione alla Convenzione italo – francese, art. 14, resa esecutiva con la L. 7 gennaio 1992, n. 20; deduce che la sentenza impugnata, ritenendo l’esistenza di una base fissa per l’esercizio della professione in Italia, abbia non correttamente applicato alla cit. Convenzione, art. 14, il quale dispone che ” i redditi che un residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa…”;

1.2. il ricorrente deduce che erroneamente la CTR, in presenza di una base fissa in Italia di un professionista residente in Svizzera, avrebbe ritenuto applicabile solo la disciplina di cui all’art. 20 cit., escludendo la Convenzione, art. 14; difetterebbe, comunque, il presupposto della base fissa, poichè il possesso di partita IVA e la dichiarazione di un reddito professionale in Italia sarebbero circostanze del tutto inconferenti; di aver provato che l’immobile, sito in Firenze, cui si riferiva il provvedimento attributivo della partita IVA era locato a terzi nel periodo in oggetto e la mobilia in esso contenuta era stata prelevata e trasferita in un magazzino;

1.3. in primo luogo dall’esame della sentenza impugnata non emerge alcuna affermazione circa la pretesa prevalenza della normativa interna (TUIR, art. 20) rispetto alla Disp. convenzionale (Convenzione Italia – Svizzera, art. 14) in quanto la CTR ha piuttosto affermato l’inapplicabilità della Convenzione citata in quanto il contribuente, residente in Svizzera, risultava disporre abitualmente in Italia di una base fissa per l’esercizio della sua attività;

1.4. a seguire, va osservato che, in materia d’imposte sui redditi, l’obbligazione tributaria grava, in linea di principio, su tutti i possessori di reddito (cfr. TUIR, art. 1: “presupposto oggettivo”) residenti o meno nel territorio dello Stato (cfr. art. 2: “soggetti passivi”);

1.5. i soggetti residenti vengono incisi in base al criterio soggettivo dell’utile mondiale” (nel senso che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato… da tutti i redditi posseduti” (cfr. l’art. 3); mentre, per i soggetti non residenti, il prelievo fiscale avviene in base al criterio oggettivo di “territorialità” della fonte del reddito (nel senso che il reddito complessivo, imponibile per i non residenti, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato);

1.6. l’adozione del doppio criterio di prelievo, in base all'”utile mondiale” del soggetto e alla “territorialità” della fonte del reddito, è inteso ad escludere zone franche dall’imposizione ed è espressione della sovranità dello Stato sui cittadini e sul territorio; esso comporta, tuttavia, il rischio di doppie imposizioni, rispetto a quei Paesi che utilizzano gli stessi criteri; rischio che si tende ad evitare, mediante adozione di appositi accordi convenzionali tra Stati, destinati a prevalere sulla normativa interna; in tal senso, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75, dispone che “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;

1.8. in aderenza al criterio sopra indicato, la normativa nazionale – e, segnatamente, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23,comma 1 lett. d), e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 2, – assoggetta ad imposizione i compensi in rassegna, percepiti da soggetto residente all’Estero per attività svolte in Italia, nonchè ad obbligo di ritenuta a carico del soggetto che li corrisponde;

1.9. tale disciplina non trova deroghe nella Convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni (ratificata con L. n. 943 del 1978), che dispone all’art. 14, comma 1, che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa”;

1.10. i compensi in oggetto, ritratti dall’esercizio – con “base fissa” (accezione descrivente il puro e semplice oggettivo utilizzo di un uno spazio stabilmente adibito a quell’esercizio) in Italia – di una libera professione o di altra attività a carattere, comunque, indipendente, non si sottraggono, invero, in base al criterio della “territorialità”, all’imposizione nello Stato di esercizio dell’attività medesima;

1.11. poste tali premesse, il Collegio osserva che la CTR ha espressamente ed analiticamente fatto proprie le ragioni dedotte dall’Ufficio a sostegno della pretesa tributaria (fatta eccezione per l’IRAP), ragioni che giustificano compiutamente il rigetto dell’appello, in quanto, con le stesse, si stabilisce che il professionista esercitava la propria attività in Italia servendosi di una base fissa in territorio italiano (immobile sito in Firenze, via (OMISSIS)) – evidenziando, la CTR, che i documenti prodotti dal contribuente non erano “sufficienti a provare il contrario perchè…(riguardo all’)…aver affidato in custodia presso terzi la mobilia… non è provato se si tratta di tutta la mobilia o di parte di essa, nè di quale tipologia di mobilia si tratti…(e con riguardo alli)… avere locato a terzi una porzione dell’immobile di Firenze… il ricorrente avrebbe potuto utilizzare ai fini professionali l’altra porzione dello stesso immobile” – ed inoltre viene rimarcato come la titolarità di una partita IVA attiva in Italia costituisca ulteriore elemento di presunzione circa la permanenza del contribuente in Italia, nonostante il trasferimento all’estero, presunzione peraltro avvalorata dalla circostanza che “nel 2003, il ricorrente…(aveva)… dichiarato un compenso da attività di lavoro autonomo svolta in Italia per conto di una impresa italiana”;

1.12. le ragioni dedotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi non contengono, invece, alcuna critica circa la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento della Commissione Regionale, ma tendono ad introdurre un diretto sindacato – inibito in sede di legittimità sull’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito;

1.13. peraltro, laddove si lamenta l’errata valutazione da parte della CTR del contratto di locazione dell’immobile e delle fatture emesse dall’impresa di traslochi, nonchè della dichiarazione deì redditi 2003 (in cui il ricorrente assumer aver indicato un reddito prodotto nell’anno 2000), non è stata effettuata la trascrizione di alcuno stralcio o passaggio di tali atti che consentano alla Corte di acquisire la puntuale cognizione di quanto oggetto di censura, nè di apprezzare la fondatezza del motivo, giacchè la vicenda rimane confinata nell’ambito delle prospettazioni della parte ricorrente stessa.

2.1. il quinto motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di assoggettare il reddito del ricorrente alla tassazione ordinaria (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20) e non alla ritenuta a titolo d’imposta del 30% in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, è inammissibile, essendo assorbente e decisivo, in relazione alla questione prospettata, il rilievo che, nel silenzio della sentenza impugnata sul punto, come correttamente argomentato dall’Agenzia delle Entrate, non possono essere vagliate in questa sede questioni èd eccezioni nuove, quale è quella relativa alla tassazione in termini di reddito d’impresa o come reddito di lavoro autonomo, trattandosi di questione la cui soluzione dipende da accertamenti di fatto da richiedere al Giudice di merito nel rispetto del principio del contraddittorio;

3.1. va infine accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, che lamenta l’omessa motivazione della CTR in ordine alla ripresa a tassazione IRAP, con conseguente annullamento dell’atto impositivo in parte qua sulla base delle seguenti affermazioni: “Il contribuente ha presentato giuste argomentazioni per giustificare l’annullamento della pretesa ai fini dell’IRAP”;

3.2. invero la sentenza d’appello riferisce l’oggetto del gravame incidentale e tuttavia respinge l’impugnazione con motivazione in cui non si ravvisa l’enunciazione dei concreti elementi sulla scorta dei quali avrebbe ravvisato la nullità della ripresa a tassazione;

4. sulla scorta di quanto precede, respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, e la sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione;

5. le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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