Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31447 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9224/2018 proposto da:

RODMAN POLYSHIPS SAU, in persona del legale rappresentante pro

tempore R.G.O., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONIMI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARMINE FERRO;

– ricorrente –

contro

ISOLPAK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

P.F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,

rappresentata difesa dall’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;

AB VOLVO PENTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI, 24, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA (STUDIO LEGALE DE BERTI

JACCHIA FRANCHINI FORLANI), che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SILVIA DORIA, MARCO FRAZZICA;

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE NISINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1150/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 15 marzo 2018 Rodman Polyships SAU propone impugnazione della sentenza numero 1150-2017 emessa dalla Corte d’appello di Genova, pubblicata il 20 settembre 2017, di cui veniva sospesa la provvisoria esecuzione ex art. 373 c.p.c.. La pronuncia riguarda una controversia tra la ricorrente in qualità di convenuta e Isolpark SrL, Volvo Penta e V.A. (quest’ultimo in qualità di attore) in relazione a un incidente marittimo (affondamento d’imbarcazione) allorchè V.A. si trovava a condurre l’imbarcazione di proprietà della Isolpark, concessa in leasing al V. e costruita da Rodman, sulla quale era stato montato il motore Volvo Penta con sistema (OMISSIS), in ragione della qual la ricorrente è stata condannata al risarcimento dei danni.

2. La Corte d’appello, dopo il rinnovo delle operazioni peritali svolte nel giudizio di primo grado e l’acquisizione del rapporto finale relativo all’inchiesta formale esperita dalla Commissione sui sinistri marittimi da parte dell’Autorità marittima competente, alla luce della prima CTU espletata in sede di ATP e delle prove testimoniali in ordine alla dinamica dell’affondamento dell’imbarcazione (OMISSIS), condotta da V.A., avvenuto il (OMISSIS) sulle acque marittime prospicienti a (OMISSIS), nei pressi della secca di (OMISSIS), a circa 30 m dalla costa, accertava che il sinistro era stato determinato dall’urto dello scafo, condotto alla velocità di 3 o 4 nodi, contro un albero semi-galleggiante che aveva determinato il distacco del sistema IPS nel corpo motore con l’apertura di una falla a poppa che ne determinava l’affondamento con trascinamento verso la secca, per effetto del moto ondoso. In particolare accertava che le cause del sinistro, avvenute in una situazione cui l’imbarcazione era condotta a bassa velocità (4 nodi), erano da riferire all’avvenuto sfondamento dello scafo, in senso rotatorio rispetto all’asse dell’imbarcazione, dovuto al cedimento della struttura in vetroresina della barca per effetto delle forze che si sono trasmesse con l’urto della motonave col corpo semisommerso. In particolare veniva accertato che era da escludersi che l’imbarcazione fosse andata contro la secca, come ritenuto dall’Autorità marittima, in quanto tale evento era conseguente all’avaria determinatasi perchè il motore Volvo Penta era stato installato dalla Rodman su uno scafo non munito dello spessore necessario per reggere, circostanza a motivo della quale la medesima società costruttrice aveva corretto a proprie spese gli errori di produzione su 69 imbarcazioni vendute con il sistema (OMISSIS).

3. Il ricorso è affidato a due motivi. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi nei termini indicati in epigrafe; V.A. e Isolpark s.r.l. hanno chiesto la liquidazione delle spese della procedura di sospensione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 582 c.n., per non avere la Corte d’appello dato rilevanza processuale alla relazione d’inchiesta formale della competente Commissione dell’autorità marittima, relativamente ai fatti accertati, che avrebbe natura di prova privilegiata.

1.1. Il motivo è infondato. La relazione di inchiesta sui sinistri marittimi, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall’art. 582 c.n., valevole per i sinistri sia marittimi che aeronautici -, ha come conseguenza che “solamente i fatti da essa risultati si hanno per accertati, salva la eventuale prova contraria da parte di chi vi abbia interesse”. In particolare, per quanto gli accertamenti effettuati dalla Commissione tecnica abbiano valore di “prova privilegiata”, le risultanze dell’inchiesta tecnico-amministrativa sui sinistri aeronautici o nautici, prevista dagli artt. 826 c.n. e segg., ancorchè priva di valore vincolante per il giudice civile e penale, possono essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento – da sole od insieme ad altre emergenze processuali – alla stregua del principio generale della utilizzabilità, da parte del giudice del merito, dei rapporti e dei verbali in genere provenienti dalla pubblica amministrazione (Sez. 3, Sentenza n. 1855 del 20/04/1989; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3178 del 04/10/1969). Nel caso concreto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi poichè, pur avendo tenuto conto delle risultanze della relazione stilata nell’immediatezza dell’incidente, che aveva imputato alla condotta negligente del comandante della imbarcazione la causa dell’affondamento, presumibilmente andatosi a incagliare nella secca, ha ritenuto che, al contrario, dalle risultanze istruttorie (ATP, testi e prove documentali acquisite sulle condizioni dello scafo prima dell’occorso) era emerso che l’affondamento era riferibile esclusivamente al difetto di costruzione della imbarcazione su cui era stato montato un sistema di propulsione IPS non adeguatamente sorretto dalla struttura in vetroresina, in quanto priva dello spessore adatto e non munita di adeguati rinforzi; mentre, dall’analisi delle lesioni subite dallo scafo, eseguite nel corso della ATP, non vi era evidenza di un urto contro gli scogli della secca, come ipotizzato dalla Commissione tecnica, risultando piuttosto che lo scafo era stato trascinato verso la secca dal moto ondoso delle acque, una volta affondato. Tale evidenza, inoltre, veniva confermata dal fatto che altre imbarcazioni dello stesso tipo avevano dovuto subire modifiche per lo stesso motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe utilizzato la relazione della ATP e le deposizioni dei testi, in luogo della relazione della CTU disposta nel secondo grado di giudizio e delle risultanze della relazione della Commissione marittima.

2.1. Il motivo è infondato. Il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini, invero, non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha dato conto del motivo per cui le conclusioni del CTU rese nell’ambito del procedimento di ATP, collimanti con la descrizione del sinistro fatta dai testi e con la documentazione acquisita che dava conto della rilevata necessità di adeguare le imbarcazioni della stessa specie a specifiche tecniche migliorative, dovessero ritenersi più attendibili delle conclusioni rilasciate dalla Commissione marittima e dal CTU nominato (che non ha avuto modo di supervisionare lo scafo). L’esercizio di tale potere discrezionale, dunque, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27247 del 14/11/2008).

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti separatamente resistenti; liquida in Euro le spese per il procedimento di sospensione cautelare della provvisoria esecuzione della sentenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6.200,00 per ciascuna parte separatamente resistente e in Euro 2160,00 per la procedura di sospensione, queste ultime rispettivamente a favore di Isopark e V., oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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