Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31443 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18316/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (P.I. e C.F.: (OMISSIS)), con sede in Roma, alla

Lungotevere Flaminio n. 18, succeduta ad EQUITALIA GERIT S.p.A., per

atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio P.C.

in (OMISSIS) (n. rep. (OMISSIS)), in persona del procuratore Avv.

Maria Stranieri, in virtù di procura speciale rilasciata dall’A.D.

dott. B.M. per atti Notaio C. in Roma in data

(OMISSIS) (reg. Agenzia delle Entrate Ufficio RM1 il (OMISSIS),

serie IT n. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia

Vaccari (C.F.: (OMISSIS)) ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, al Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.S. (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Giuseppe Marini (C.F.:

(OMISSIS)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, alla Via dei Monti Parioli n. 48, in virtù di delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata in

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 234/01/2012 emessa dalla CTR di Roma in data

24 maggio 2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7

novembre 2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.F.S. proponeva ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria immobiliare emesso dalla GERIT EQUITALIA a garanzia di importi dovuti a seguito di cartelle di pagamento non soddisfatte, contestando la regolarità dell’iscrizione stessa in quanto non preceduta dalla notifica di un’intimazione ad adempiere, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella cui si riferiva la garanzia, di cui, peraltro, asseriva l’annullamento in via giudiziale.

La Commissione tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo legittima ed incontestabile l’iscrizione a ruolo.

Proponeva appello il S., sostenendo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado ed insistendo sull’applicabilità nella specie della procedura e dei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, con conseguente nullità dell’ipoteca iscritta. Asseriva, inoltre, che le cartelle cui si riferiva l’iscrizione ipotecaria erano state annullate in via giudiziale o, comunque, non correttamente notificate, per cui non sussisteva alcun valido credito che potesse essere oggetto della garanzia azionata.

Si costituiva nel giudizio di appello EQUITALIA, sostenendo la corretta notifica delle cartelle cui si riferiva l’iscrizione ipotecaria impugnata e l’inapplicabilità alla specie della procedura prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, invocata dall’appellante.

Si costituiva altresì la Direzione Provinciale 1 di ROMA dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo la corretta applicazione della procedura di iscrizione ipotecaria, essendosi, a suo dire, formato oltretutto un giudicato favorevole all’Ufficio su una delle cartelle rispetto alle quali era stata attivata la garanzia ipotecaria.

Si costituiva, infine, anche l’agenzia del Territorio, mirando a far rilevare la propria estraneità al rapporto processuale.

Con memoria di replica il S. ricostruisce la vicenda processuale, peraltro all’epoca pendente davanti alla Corte di Cassazione, relativa alle cartelle sottostanti l’iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio, concludendo per la riforma di primo grado.

Con sentenza del 24 maggio 2012, la CTR di Roma accoglieva l’appello, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) l’invio dell’avviso o intimazione di pagamento della cartella scaduta da oltre un anno è strettamente legato all’inizio della procedura espropriativa e non trova, invece, applicazione alla specie in cui si tratta di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito tributario;

2) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, il concessionario per la riscossione, oltre ad adire la via dell’espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

3) tra queste ultime rientrava sicuramente l’iscrizione di ipoteca ai sensi dello stesso D.P.R., art. 77;

4) l’iscrizione ipotecaria è una garanzia reale funzionale all’espropriazione immobiliare, ma ancora prodromica ad essa, laddove i termini dell’art. 50 invocato dall’appellante trovano applicazione solo nell’ipotesi che venga avviata l’esecuzione forzata attraverso il pignoramento previsto dagli artt. 492 e 518 c.p.c.;

5) la correttezza formale della procedura seguita dal Concessionario non esimeva, però, dal valutare la congruità e la legittimità del mezzo di garanzia adottato;

6) in proposito, occorreva rilevare che l’art. 2808 c.c., nel definire l’ipoteca ed i suoi effetti, parte dal presupposto che chi aziona tale mezzo abbia la qualifica di creditore;

7) nella specie l’iscrizione ipotecaria era fondata su un titolo (cartella di pagamento (OMISSIS)) annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza 81/22/03 depositata il 6 maggio 2003 e l’appello contro la sentenza predetta era stato dichiarato inammissibile dalla stessa CTR con sentenza 372/05/06 depositata il 12 dicembre 2006;

8) essendo, quindi, venuto meno il credito erariale per la cui garanzia l’iscrizione era stata disposta, ne derivava che, in accoglimento dell’appello, doveva essere ordinata la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a., sulla base di tre motivi. S.F.S. e L’Agenzia delle Entrate hanno resistito con separati controricorsi.

In prossimità dell’adunanza camerale, il S. ha depositato memoria illustrativa e documentazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1922, art. 56, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTR ordinato, in motivazione, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, nonostante il S. non avesse reiterato in appello la relativa domanda.

1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del primo motivo (con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1922, art. 56, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) sollevata dal S..

Invero, da una lettura complessiva dello stesso è chiaramente desumibile che la Equitalia abbia censurato la sentenza impugnata per un vizio di ultrapetizione, per aver, a suo dire, la CTR indicato in motivazione la necessità di procedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, nonostante la relativa domanda non fosse stata reiterata dal contribuente in sede di appello.

In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate (Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017).

D’altra parte, per quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicchè, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione, da parte dell’impugnata sentenza, del divieto di ultrapetizione, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

1.2. Nel merito, il motivo è infondato.

Va premesso che, nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche integrando questo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15088 del 17/07/2015; conf. Sez. L, Sentenza n. 12841 del 21/06/2016). In quest’ottica, l’ordine di cancellazione, per quanto contenuto esclusivamente nella parte motiva della sentenza della CTR, non può non essere preso in considerazione.

Ciò debitamente premesso, è da escludere la novità della domanda in appello quando la diversa pretesa sia già virtualmente compresa in quella già formulata con l’atto introduttivo del giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 06/06/1975).

In particolare, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016; conf. Sez. L, Sentenza n. 8604 del 03/04/2017).

Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nell’atto di impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria il S. ha senz’altro richiesto, oltre al suo annullamento, l’emanazione di un ordine di cancellazione dell’iscrizione (cfr. pag. 11 del ricorso) e che in primo grado le sue domande erano state respinte, è evidente che il gravame finalizzato a conseguire una integrale riforma della sentenza di primo grado, per quanto formalmente esplicitato nella richiesta di annullamento dell’opposto provvedimento di iscrizione ipotecaria, portasse con sè, in caso di accoglimento, la cancellazione di quest’ultima.

D’altra parte, erroneamente la ricorrente ha invocato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, atteso che tale disposizione, al pari della sua sostanzialmente omologa presente nel codice di rito (art. 346 c.p.c.), si riferisce alla (differente ipotesi della) parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, la quale non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. Nella fattispecie in esame, invece, il S. era risultato totalmente soccombente in primo grado, sicchè era onerato a proporre appello in via principale, come ha fatto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non averla CTR considerato che su una delle cartelle si era formato un giudicato favorevole all’Ufficio e che la sentenza favorevole al contribuente relativa ad altra cartella era stata impugnata con ricorso per cassazione, sicchè non si era realizzato il presupposto – passaggio in giudicato della sentenza di annullamento giudiziale della cartella – per disporre la cancellazione dell’ipoteca.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR considerato che l’iscrizione ipotecaria era basata anche su altre cartelle di pagamento.

3.1. I due motivi da analizzarsi, data la loro intima connessione, congiuntamente, meritano di essere accolti.

La CTR di Roma, dopo aver dato atto, nella intestazione della sentenza, che gli atti impugnati si sostanziavano in quattro avvisi di iscrizione ipotecaria e, nella ricostruzione dei fatti, che il S. aveva dedotto, con l’atto di appello, l’intervenuto annullamento delle cartelle cui si riferiva l’iscrizione ipotecaria e, con memoria di replica – peraltro contraddittoriamente la pendenza dinanzi a questa Corte del contenzioso concernente le stesse cartelle e che la Direzione Provinciale 1 di Roma aveva, a sua volta, sostenuto l’avvenuta formazione del giudicato favorevole all’Ufficio su una di queste cartelle, si è limitata a prendere in considerazione (cfr. pagg. 3-4 della sentenza) una sola delle cartelle di pagamento (quella contraddistinta dal n. (OMISSIS)) poste a fondamento della iscrizione ipotecaria. In tal guisa ragionando, da un lato, ha omesso del tutto di verificare se la sentenza in rito (per essere stato il gravame proposto tardivamente) pronunciata all’esito del giudizio di appello con riferimento a quest’ultima cartella fosse stata impugnata dall’Ufficio con ricorso per cassazione e, dall’altro, se sulle altre cartelle si fossero formati giudicati nel senso favorevole al contribuente.

Di contro, alla luce della ricostruzione delle vicende processuali offerte dall’Agenzia delle Entrate (cfr. pagg. 6-11 del controricorso; ricostruzione, peraltro, non contestata dal S. con la memoria ex art. 378 c.p.c.), due cartelle esattoriali sarebbero diventate incontestabili per mancata impugnazione, con riferimento ad una terza si sarebbe formato un giudicato favorevole all’Ufficio, e, in relazione a quella valutata dalla CTR, successivamente alla sentenza di inammissibilità invocata dal S. (peraltro, impugnata in cassazione dall’Agenzia) questa Corte si sarebbe pronunciata – all’esito di un giudizio parallelo non riunito al primo – in senso favorevole all’Ufficio.

Solo con riferimento all’unica cartella presa in considerazione dalla CTR, il S. ha dedotto e documentato (cfr. documenti prodotti ex art. 372 c.p.c. in data 26 ottobre 2018) che, con sentenza n. 20047/15 depositata da questa Sezione in data 7 ottobre 2015, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR di Roma n. 372/05/2006 e, per l’effetto, è stato confermato l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), con decisione passata in giudicato che prevale (in virtù del principio ribadito di recente da Sez. 3, Sentenza n. 18617 del 22/09/2016) sulla precedente sentenza n. 19126/2010 emessa sempre da questa Sezione in data 7 settembre 2010.

Orbene, premesso che il S. ha invocato, almeno in primo grado, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 2884 c.c., siffatta cancellazione presuppone una sentenza passata in giudicato formale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., laddove, nel caso di specie, l’impugnativa di solo una delle quattro cartelle esattoriali poste alla base della iscrizione ipotecaria si sarebbe risolta in senso favorevole al contribuente.

Per quanto, infine, la circostanza non assuma rilievo sul piano pratico (potendo acquisire valenza solo se la domanda fosse stata di riduzione ipoteca), la deduzione del S. concernente l’asserito maggior importo dell’unica cartella di pagamento presa in considerazione dalla CTR rispetto alle altre non è stata accompagnata neppure dalla indicazione dei debiti tributari posti alla base delle varie cartelle.

3. In definitiva, il ricorso principale merita di essere accolto con riferimento al secondo ed al terzo motivo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini del governo delle spese processuali del presente grado di giudizio, alla CTR di Roma in diversa composizione, affinchè rivaluti complessivamente le cartelle esattoriali poste alla base dell’iscrizione ipotecaria qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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