Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31443 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23586-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrenti –

e contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBIRELLI, 31,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato OSCAR SPINELLO;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 310/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Torino con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile la sentenza del Tribunale della stessa sede che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti INPS e INAIL portati, tra l’altro da alcune cartelle esattoriali impugnate unitamente agli estratti di ruolo;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale dopo l’intervenuta notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione;

che resistono G.L. e INAIL con controricorso, mentre l’Inps si costituisce con procura in calce al ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che parte ricorrente deduce, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 615-617 c.p.c. nonchè degli artt. 2938 e 2939 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di merito ritenuto, in un caso di impugnazione dell’estratto di ruolo, di poter conoscere della prescrizione nonostante la dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento;

che la questione posta assume valenza nomofilattica, ritenendo la Corte di dover sottoporre a più approfondito vaglio l’orientamento espresso da questa sezione, da ultimo con Cass. n. 6723 del 07/03/2019, secondo cui “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.”;

il ricorso, pertanto, va rimesso alla quarta sezione di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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