Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31442 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7142-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A. (società che ha incorporato Equitalia Esatri

s.p.a. subentrando, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., in rutti i

rapporti attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla

società incorporata), C.F. e iscrizione al Registro delle imprese

di Milano n. (OMISSIS), Agente della Riscossione, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Gustavo Visentini (C.F.:

(OMISSIS)), e Alfonso Maria Papa Malatesta (C.F.: (OMISSIS)), giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, con domicilio eletto

presso lo studio dei predetti difensori in Roma, alla Piazza

Barberini n. 12;

– ricorrente –

contro

TRUST IMPRA S.r.l. in Liquidazione, con sede amministrativa in

(OMISSIS), e per esso il Trustee B.P.G.,

nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) ed ivi residente alla (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Allegro del Foro

di Milano (C.F: (OMISSIS)) e con domicilio eletto presso l’Avv.

Fioravante Carletti del Foro di Roma (C.F.: (OMISSIS)), con studio

in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62, come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/35/2011 emessa dalla CTR di Milano in data

13 settembre 2011 e non notificata;

lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale

della Repubblica Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7

novembre 2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.G.B., nella qualità di legale rappresentante della Impra s.r.l., proponeva separati ricorsi avverso tre intimazioni di pagamento, emessi da Equitalia Esatri SpA con riferimento ad altrettante cartelle esattoriali, con le quali era stato ingiunto alla società il pagamento degli importi di euro 53.607,55, 213.877,19 e 1.447,18.

La contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle e, pertanto, chiedeva la dichiarazione di nullità delle stesse.

Si costituiva in giudizio Equitalia, chiedendo che i ricorsi venissero dichiarati inammissibili ed improcedibili, poichè le cartelle erano state, a suo dire, regolarmente notificate, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, mediante invio, presso la sede legale dell’epoca della società, di raccomandate con avviso di ricevimento e, a tal fine, produceva copie degli avvisi di ricevimento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenze del 7 agosto 2009, dichiarava inammissibili i ricorsi, ritenendo valide le notifiche dirette effettuate da Equitalia.

La contribuente appellava le dette sentenze con tre distinti atti depositati in data 18 novembre 2010, sostenendo l’erroneità della decisione dei primi giudici, essendo, a suo dire, illegittima la notifica diretta delle cartelle esattoriali effettuate da Equitalia, senza servirsi di un intermediario qualificato così come richiesto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Equitalia non si costituiva in giudizio. I tre appelli venivano riuniti.

Con sentenza del 13 settembre 2011, la CTR di Milano accoglieva gli appelli riuniti, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, non lasciava dubbi sul fatto che le notificazione delle cartelle di pagamento devono essere effettuate soltanto dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, e non direttamente dall’ esattore, anche nel caso di notifica a mezzo servizio postale;

2) ciò, nel caso di specie, non era avvenuto, dal che conseguiva l’inefficacia delle cartelle.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Nord s.p.a., sulla base di due motivi. La Trust Impra s.r.l. in Liquidazione ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimenti in appello, e conseguente nullità della sentenza – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, in relazione agli artt. 100,276 e 324 c.p.c., per non aver la CTR rilevato che l’appellante era priva della legittimazione ad impugnare – considerato che, mentre i ricorsi in CTP erano stati promossi dalla Impra s.r.l., gli atti di appello erano stati presentati dal “Trust Impra s.r.l. in liquidazione” – e che si era, pertanto, pronunciata in favore di un soggetto privo di legitimatio ad causam, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile.

1.1. Il motivo è fondato.

Il “trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al “trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che l’effetto proprio del “trust” non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014; conf. Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017).

Ulteriore corollario dell’impostazione che precede è che il “trust” viene meno nel momento in cui il “trustee” porta a compimento la finalità per la quale è stato costituito.

Nel caso di specie risulta ex actis (cfr. pag. 8 del ricorso) che la finalità e l’oggetto del trust costituito nel dicembre del 2007 erano quelli di “(…) segregare l’intero patrimonio della società disponente (la Impra s.r.l.) al fine di realizzare il programma di liquidazione della Disponente (…).

E’ evidente allora che, nel momento in cui la Impra s.r.l. ha richiesto, in data 22 luglio 2010, la cancellazione dal registro delle imprese (evidentemente dopo che, ai sensi dell’art. 1495 c.c., era stato redatto e depositato, a cura del liquidatore, il bilancio finale di liquidazione), il fine ultimo che aveva determinato l’istituzione del trust era stato perseguito.

A seguito della cancellazione e, dunque, della estinzione della società, la legittimazione restava in via esclusiva in capo agli ex soci.

Invero, rappresenta principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, in tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se, in particolare, l’ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicchè sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 17492 del 04/07/2018). Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali (Sez. 5, Sentenza n. 15035 del 16/06/2017; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018).

Pertanto, allorquando ha proposto, in data 26 ottobre 2010, gli appelli avverso le sentenze della CTP, la Trust Impra s.r.l. era priva di legittimazione, con la conseguenza che la CTR adita avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame ciò nonostante proposto.

L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c. (Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004; conf. Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 24/01/2007).

1.2. Anche a voler prestare adesione alla tesi della resistente (cfr. pag. 7 del controricorso), secondo cui il trust dovrebbe essere inteso come successore a titolo universale della società disponente in tutti i rapporti che anteriormente alla costituzione del trust stesso facevano capo alla società, va ricordato che, in tema di riscossione dei tributi, il D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 14, commi 1, 2 e 3, relativo alla cessione di azienda conforme a legge, è norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c., comma 2, la quale, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore (Sez. 5, Sentenza n. 17264 del 13/07/2017).

Ragion per cui, come condivisibilmente sottolineato dalla ricorrente (pagg. 11-12 del ricorso), essendo stati gli avvisi di intimazione di pagamento che hanno dato origine alla presente controversia notificati alla Impra s.r.l. nel 2007, laddove risale al 16 luglio 2010 la data di istituzione del trust, i relativi debiti sono senz’altro anteriori di oltre un biennio rispetto alla cessione e, come tali, non avrebbero potuto determinare l’insorgenza di una responsabilità solidale in capo al cessionario.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, per non aver la CTR ritenuto che alla notifica delle cartelle di pagamento avrebbe potuto procedere direttamente l’Agente della riscossione senza l’intermediazione di un agente notificatore.

2.1. Il motivo, peraltro proposto in via subordinata, resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. In definitiva, il ricorso principale merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, laddove il secondo resta assorbito.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla “Trust Impra s.r.l. in Liquidazione”. La circostanza che sulla questione della legittimazione ad impugnare in capo ad una società cancellata dal registro delle imprese questa Corte sia addivenuta ad una posizione consolidata solo a seguito della nota sentenza a Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013 (e, quindi, allorquando persino il ricorso analizzato nella presente sede era già stato notificato), giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e dichiara inammissibile l’appello proposto dalla “Trust Impra s.r.l. in Liquidazione”. Compensa per intero le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA