Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31441 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9099-2018 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER

NIUTTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2520/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza depositata il 18.9.2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che tra la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. e L.M. è intercorso ed intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 30.9.2002, riconoscendo il diritto del lavoratore all’inquadramento nel IV livello del CCL RAI e condannando l’azienda a corrispondere le retribuzioni dovute dal 2.2.2010 alla data della decisione;

2. avverso tale pronuncia RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

3. L.M. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con i due motivi di censura, la società ricorrente ha rispettivamente contestato la qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato della precorsa collaborazione e denunciato la mancata applicazione alla fattispecie della L. n. 183 del 2010, art. 32;

6. a tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha motivato l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 32, cit., in ragione dell’originaria qualificazione in termini di collaborazione coordinata e continuativa dei contratti di lavoro succedutisi inter partes;

7. tale affermazione ha trovato avallo nella giurisprudenza di questa Corte da parte di Cass. n. 20209 del 2016, secondo la quale la normativa introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, avrebbe quale campo di applicazione specifico i contratti a termine, mentre resterebbe ad essa estranea la fattispecie di un rapporto ab origine di lavoro subordinato e a tempo indeterminato celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma;

8. nondimeno, altra pronuncia di questa Corte, in fattispecie analoga, ha affermato che l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poichè la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato (così Cass. n. 20500 del 2018);

9. non sussistendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in ragione dell’evidenziato contrasto in seno alla giurisprudenza di questa Corte circa l’ambito di applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, a fattispecie come quella per cui è causa, la presente controversia va rimessa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA