Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31440 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 02/12/2019), n.31440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 36273/2018 R.G. proposto da

Hotel Al Faro S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo

Manfredi, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo

studio dell’Avv. Bruno Chiarantano;

– ricorrente –

contro

Borgomarina S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Terracina, con domicilio eletto in Roma, via Archimede, n. 44,

presso lo studio dell’Avv. Giuliocarlo Schettini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1802/2018,

depositata il 18 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre

2019 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che – pronunciando in controversia promossa, con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., dalla Hotel Al Faro S.r.l. nei confronti della Borgomarina S.r.l. per l’accertamento dell’intervenuta cessazione di contratto d’affitto d’azienda – in accoglimento di domanda riconvenzionale proposta dalla affittuaria aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della affittante e condannato la stessa alla restituzione della somma di Euro 120.000 corrisposta da controparte a titolo di canone per l’anno 2014.

2. Avverso tale decisione la società soccombente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al rigetto del primo motivo di gravame con il quale essa aveva dedotto vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione della somma di Euro 120.000 versato a titolo di canone in realtà non richieste da controparte nei propri atti difensivi, essendosi questa limitata a formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., per avere pronunciato detta condanna anche con riferimento a canoni anteriormente corrisposti che ne andavano quindi esclusi poichè riferibili a prestazioni già eseguite, ovvero ad un periodo in cui vi era stata, da parte della affittuaria, utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto la compensazione, integrale o almeno parziale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, del che – assume – dovevano ravvisarsi presupposti in ragione della inaccoglibilità, per i motivi sopra esposti, della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni.

4. Rileva il collegio preliminarmente che, ai fini del vaglio delle censure sopra esposte, e in particolare della prima, si pone la necessità di acquisire gli atti e i verbali di entrambi i gradi del giudizio di merito.

La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

PQM

manda alla cancelleria di richiedere alla cancelleria della Corte d’appello di Bologna il fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado e, qualora in esso non risulti acquisito quello del giudizio di primo grado, di richiedere quest’ultimo alla cancelleria del Tribunale di Ravenna. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2019, riconvocata, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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