Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3144 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio

Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Grillo,

rappresentato e difeso dall’avv. CARRUBBA Alessandro;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 17^, n. 164, depositata il 25.5.2006.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, con atto notificato il 21.7.2009, il contribuente, contumace in appello, ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso le sentenza indicata in epigrafe;

– che le intimate non si sono costituite;

rilevato:

– che – deducendo “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2, art. 22, comma 1, e art. 53, commi 1 e 2” nonchè “nullità della sentenza per omessa notificazione del ricorso in appello al Sig. S. G. – difetto di regolare contraddittorio” – il contribuente, dichiarato di avvalersi della previsione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, censura la decisione impugnata, per non aver il giudice a quo rilevato, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame, pur in assenza di prova dell’avvenuta relativa notifica;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che, infatti, dagli atti e documenti prodotti in appello dall’Agenzia (e dal contribuente allegati al ricorso per cassazione, v. sub n. 4, nel rispetto della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2 n. 4) emerge l’assenza, non solo di ogni prova del ricevimento da parte del destinatario del plico raccomandato contenente l’appello dell’Agenzia, ma, altresì, di prova idonea della stessa spedizione del plico suddetto, non potendosi considerare tale la distinta contenente l’elenco della posta in uscita per la consegna all’Ufficio postale;

ritenuto:

– che – ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2 – il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, posto che il rilievo in sede di legittimità dell’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta l’applicazione della previsione di cui all’art. 382 c.p.c.,, comma 3, trattandosi di ipotesi in cui la causa non poteva essere proseguita (v. Cass. 1505/07, 17026/04);

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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