Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31439 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14730-2012.proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRORACE COMMUNICATION, in

persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 157/8/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 14 dicembre 2011 non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto gli appelli, riuniti, dell’associazione contribuente avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Como nn. 71/02/2009 e 230/01/2010, che avevano respinto i ricorsi avverso avvisi di accertamento, ai fini II.DD., IVA ed accessori, per gli anni 2003 e 2004, a seguito di indagini della G.d.F. da cui erano emersi pagamenti in contanti, dì importo superiore ad Euro 516,46, che avevano comportato la decadenza dell’Associazione dal regime fiscale agevolato con automatica applicazione della normativa fiscale ordinaria e conseguente ripresa delle imposte dovute;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

con il primo motivo ha denunciato “insufficiente motivazione”;

con il secondo motivo ha denunciato ” error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di esercizio del potere giurisdizionale in relazione al principio di diritto vivente della natura di “impugnazione-merito” del processo tributario, desumibile dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1,2,7 e 36, in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c., con contestuale falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 2986, n. 917, ex art. 360, n. 3, dell’art. 73, comma 2 e dell’art. 109, comma 1, nonchè violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 c.c. ss, in relazione all’interpretazione degli atti processuali delle parti”;

con il terzo motivo ha denunciato “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonchè dell’art. 111, comma 6, Cost.;

con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa motivazione… circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

con il quinto motivo ha denunciato “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 (omessa pronuncia)”;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente il Collegio rileva che la procedibilità del ricorso per Cassazione non è esclusa dal fatto che l’originale del ricorso notificato (depositato dal ricorrente) sia incompleto perchè privo di alcune pagine della parte motivazionale (nella specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nel caso in esame, sia comunque possibile la comprensione dell’atto e, quindi, non siano state compromesse in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio (cfr. Cass. nn. 9262/2015, 24656/2013);

2.1. poste tali premesse, con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia “fornito alcuna illustrazione delle ragioni in fatto che l’abbiano fatta propendere per la ricostruzione adottata del fatto controverso, ovverosia che il reddito non sia stato determinato secondo il principio di competenza”, essendosi limitata ad affermare che “non si ravvisa(va) che ciò…(fosse)… avvenuto”;

2.2. il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame dei punti decisivi e non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori; tale ricostruzione rimane nell’ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 7476/2001, 685/1995);

2.3. la CTR ha posto in evidenza che, con il verificarsi della decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991, i costi e i ricavi conseguiti dall’Associazione dovevano concorrere alla formazione del reddito della stessa Associazione con il criterio di competenza TUIR, ex art. 109, comma 1, ma “con gli impugnati accertamenti non risulta(va)… che ciò…(fosse)… avvenuto”;

2.4. Quelli sopra riferiti sono, quindi, apprezzamenti di merito congruamente motivati e complessivamente idonei a giustificare l’annullamento della ripresa a tassazione, atteso che le censure della ricorrente non investono, omissioni, insufficienze o contraddittorietà del discorso giustificativo su punti decisivi della controversia intesi come fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), essendosi limitata genericamente a richiamare il contenuto degli atti difensivi depositati in appello, trascritti in ricorso (“… la CTR… avrebbe… dovuto motivare sulla qualificazione della fattispecie, sulla base degli elementi di fatto esposti nel punto n. 5 nonchè nn. 6 e 7 di questo ricorso);

3.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la CTR abbia disposto l’annullamento dell’atto impositivo sulla base dell’accertata erroneità dei criteri assunti come base per i propri calcoli dall’Agenzia senza procedere alla rettifica dell’avviso di accertamento mediante riformulazione del calcolo secondo i criteri ritenuti corretti;

3.2. correttamente la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ii giudice di appello, dopo aver statuito che i redditi per gli anni in contestazione dovessero essere “liquidati in base ai criteri di “competenza””, aveva poi rimesso all’Ufficio l’onere di procedere alla liquidazione in quanto, rimettendo alla parte pubblica tali attività, la CTR è venuta meno all’obbligo di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni dovute dalla contribuente (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26157 del 2013);

3.3, è doveroso il richiamo all’insegnamento di questa Corte più volte ribadito in fattispecie consimili (cfr., ex multis, Cass. nn. 13294/2016, 24611 e 26532 del 2014, 6918/2013, 13034 e 11935 del 2012, 15825/2006) secondo cui dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra i processi di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte;

3.4. la conseguenza che il Giudice di merito avrebbe dovuto trarre dall’erronea liquidazione delle imposte mediante utilizzo per la formazione del reddito imponibile di criterio diverso da quello di competenza, era la determinazione dell’ammontare effettivo delle imposte dovute, risolvendosi invece la statuizione nella specie adottata dalla CTR, sostanzialmente, in una pronuncia parziale, sull’an della pretesa tributaria ma non sul quantum, in violazione del divieto posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, di pronuncia da parte delle commissioni tributarie di sentenza di condanna generica, avente natura di sentenza non definitiva;

3.5. configura invero ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione per cui nel contenzioso tributario (Cass. n. 7909 del 2007; conf. n. 2254 del 2011) il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 3, ultimo periodo, che esclude l’ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall’art. 279 c.p.c.: tale deroga è giustificata dall’esigenza di evitare gl’inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del processo tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l’istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell’impugnazione differita che solitamente vi si accompagna, verrebbero inevitabilmente a confliggere” (Cass. n. 7909 del 2007; conf. n. 2254 del 2011);

4.1. con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza, e in subordine omessa motivazione, per avere il giudice d’appello immotivatamente respinto il gravame incidentale dell’ufficio in ordine al disconoscimento di uno dei costi per l’anno 2003 per difetto di inerenza e all’applicabilità delle sanzioni per la violazione delle norme relative alle agevolazioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche e per aver omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale dell’Ufficio relativo all’anno di imposta 2003;

4.2. il terzo ed il quinto motivo sono fondati, atteso che nella sentenza d’appello, con riguardo all’oggetto del gravame incidentale relativo all’anno 2004 (trascritto in ricorso), la CTR ha respinto l’impugnazione con motivazione apparente per tautologia (La Commissione ritiene infondate le ragioni esposte dall’Ufficio con il proprio appello”);

4.3. invero, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla per error in procedendo – quando non renda percepibile l’iter argomentativo che fonda la decisione (per tutte, in ultimo, Cass., SU, n. 22232/2016);

4.5. parimenti la CTR ha omesso di pronunciarsi sul gravame incidentale (trascritto in ricorso) relativo all’anno di imposta 2003;

5.1. vanno quindi accolti il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, assorbito il quarto (formulato in subordine) e respinto il primo;

5.2. la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nel secondo, terzo e quinto motivo, assorbito il quarto e respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA