Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31437 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10860-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., fu

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO

GENTILE giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INDIC ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/01/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA depositata il 7 marzo 2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Sud s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’appello del Concessionario della Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 128/01/2009, che aveva accolto il ricorso della società Indic Italia s.p.a. avverso intimazione di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ” omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio… (relativamente alla) … sussistenza della prova in atti della notifica della cartella di pagamento sottostante l’atto impugnato”;

la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. va respinta preliminarmente la richiesta di rinvio dell’adunanza camerale, formulata dalla ricorrente con istanza depositata in data 18 ottobre 2018, al fine di “consentire la produzione dell’avviso di ricevimento (ndr. della notifica del ricorso per Cassazione) del piego raccomandato spedito dagli ufficiali o, ove ritenuto, di disporre… l’ordine di rinnovo della notifica assegnando termine” alla parte;

1.2. in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (cfr. Cass. n. 19623/2015);

1.3. è appunto tale prova che difetta nel caso di specie, osservandosi che, nell’istanza avanzata il 18 ottobre 2018, Equitalia si limita ad affermare di avere regolarmente spedito l’impugnazione senza che le sia stato restituito l’avviso di ricevimento e per tale motivo chiede un rinvio per “consentire la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito dagli ufficiali o… di disporre.., l’ordine di rinnovo della notifica assegnando termine” a tale scopo;

1.4. dall’istanza non risulta se, come e quando Equitalia si sia attivata nel richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso stesso, dunque l’agire del concessionario è stato evidentemente intempestivo avendo atteso dalla data di spedizione del 21.4.2012 prima di verificare la sorte del plico postale e di sincerarsi dell’effettivo perfezionamento della notificazione, con conseguente inammissibilità del gravame;

2 il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

a. nulla sulle spese non avendo la controricorrente svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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