Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31437 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 02/12/2019), n.31437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3439 – 2019 R.G. proposto da:

N.C. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Frosinone, alla via Marittima, n. 208, presso lo studio

dell’avvocato Alessio Andrey Caperna che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto della corte di appello di Roma n. 3000 dei

16.4/12.6.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto opportuno differire la decisione del presente giudizio all’esito della decisione che la seconda sezione di questa Corte, in pubblica udienza, ha da assumere in relazione alla cronologica proiezione applicativa della presunzione (“si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (…) c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. (…)”) di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c) (comma 2-sexies inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d), a decorrere dal 1^ gennaio 2016), allorquando – è il caso di specie – il giudizio “presupposto” abbia avuto inizio in epoca antecedente alla novella del 2015; ritenuto quindi che si giustifica la necessità di rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA