Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31436 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7822-2012 proposto da:

M.Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato NICOLA BONASIA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/11/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA depositata il 9 settembre 2011, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

M.Z.M. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 116/11/2010, che aveva accolto il ricorso avverso avviso di accertamento emesso per contestare maggiori ricavi non dichiarati nell’anno di imposta 2002, a fronte dei quali erano state applicate maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi;

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad due motivi;

con il primo motivo ha formulato questione pregiudiziale circa la compatibilità della L. n. 289 del 2002, art. 10, con le norme e principi di diritto comunitario;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art 360 c.p.c., n. 5, “omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione… relativamente alla… infondatezza dell’avviso di accertamento nel merito per quanto attiene l’illegittimo recupero a tassazione di importi inerenti assegni bancari risultati insoluti”;

l’Agenzia sì è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si sottopone alla Corte la questione relativa alla “compatibilità della norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10… rispetto al diritto comunitario e segnatamente rispetto ai principi sanciti dal Trattato Istitutivo della Comunità Europea, art. 10, nonchè dalla Sesto del Consiglio Europeo (n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977) in materia di armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”;

1.2. le argomentazioni del ricorrente non trovano fondamento in quanto, in tema di condono fiscale, dall’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea del condono per IVA di cui alla L. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione della L. citata, art. 10, che dispone la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, poichè tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione (cfr. Cass. n. 24014/2016);

2.1 è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza motivazionale circa il recupero a tassazione operato dall’Amministrazione Finanziaria relativamente ad operazioni mediante assegni bancari che “seppur versati e quindi accreditati dal ricorrente sul proprio conto corrente, erano rimasti insoluti e riaddebitati sul medesimo conto corrente”, evidenziando il ricorrente che tali circostanze risultavano “dagli estratti conto esibiti… ed allegati al fascicolo di primo grado”;

2.2. il ricorso per cassazione – in virtù del requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), – deve contenere, tuttavia, in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza dì merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. ex multis, Cass. n. 18679/2017, 14784/2015);

2.3. le censure in disamina si rivelano quindi prive della necessaria compiutezza atta ad assicurare al Giudice di legittimità la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, essendosi la parte ricorrente limitata a dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza al contempo provvedere a riprodurre, nella parte rilevante, il contenuto della documentazione a supporto delle sue argomentazioni, in tal modo sottraendosi al prescritto adempimento in punto di autosufficienza e precludendo alla Corte di poter attingere il contenuto delle singole censure dalla diretta lettura del ricorso;

3. sulla base di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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