Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31436 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 02/12/2019), n.31436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23561 – 2018 R.G. proposto da:

G.F. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Pompeo Magno, n. 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro

Longo che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su

foglio separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Sergio Siracusa ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli

uffici dell’avvocatura municipale.

– controricorrente –

e

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE -;

– intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 3000 dell’8.2.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

ritenuto in particolare che non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione a taluni profili concernenti la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA