Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31433 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 02/12/2019), n.31433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17423-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LICIA FIORENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7427/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona 19 (Parioli) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ciò per inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato in vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), ex art. 360 c.p.c., n. 4; col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio; il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato; ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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