Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31431 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11615-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTABELLA

26 B/3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

P.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE

ANGELICO 54, presso lo studio dell’avvocato PATRIK MERGE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIA MARIA GABRIELLA

SANTORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 31 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR della Puglia, con sentenza n. 65/10/12, depositata il 31 ottobre 2012, non notificata, rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.TR. s.p.a., nei confronti di P.M.F., avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ed annullato l’atto d’intimazione di pagamento dell’importo di Euro 6.697,30, notificato l’11 giugno 2010 dall’Agente della Riscossione per la Provincia di Bari, che richiamava la cartella esattoriale, notificata il 28 giugno 2007, emessa per somme dovute a titolo di IVA, IRAP, ADD. REG., sanzioni ed interessi;

che avverso la sentenza Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56 e deduce che il giudice di appello ha erroneamente rilevato il difetto di specificità dei motivi di gravame, per essersi l’Agente della riscossione, con l’atto di appello, limitato a proporre critiche al ricorso introduttivo della contribuente, piuttosto che alla sentenza di primo grado, ed a produrre documentazione, rilasciata dal Comune di Altamura, volta a provare che il soggetto destinatario dell’intimazione di pagamento, nonostante le erronee indicazioni in essa contenute, era proprio la persona cui era stata notificata la cartella di pagamento, senza considerare era stato anche dedotto il difetto di notifica dell’atto presupposto, ed evidenzia che la decisione del giudice di primo grado riguardava soltanto l’aspetto, ritenuto assorbente, concernente la discordanza anagrafica tra P.M.F. e Pl.Ma., quest’ultima destinataria formale dell’atto di intimazione di pagamento, e la che documentazione prodotta in giudizio era destinata proprio a superare ogni possibile contestazione al riguardo;

che la censura va dichiarata inammissibile in quanto in sede di legittimità non sono ammesse, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380/2014; n. 23635/2010);

che, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudice di appello si è pronunciato, nel merito, sull’unica questione scrutinata dalla sentenza della CTP di Bari, in quanto ritenuta “fondamentale” e, dunque, assorbente di ogni altro profilo impugnatorio, appunto, rappresentata dall’esatta identificazione del soggetto passivo dell’imposizione, essendo nell’atto d’intimazione “riportato un nome ( Ma. anzichè M.F.) che non è il suo completo e un codice Fiscale ((OMISSIS) anzichè (OMISSIS)) che è diverso da quello in possesso” dell’odierna intimata;

che, dunque, il rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi di gravame, risulta di fatto superato, tant’è che di esso non si trova riscontro nel dispositivo di rigetto dell’appello proposto dall’Agente della riscossione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e deduce che il giudice di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta sia in primo, che in secondo grado (copia estratto di ruolo, copia relata di notifica della cartella di pagamento contente l’attestazione di deposito preso la casa comunale, nonchè l’indirizzo di residenza anagrafica della contribuente, in uno con la copia della busta della raccomandata e avviso di deposito, certificato di residenza), decisiva, in quanto comprovante la ritualità della notifica eseguita alla contribuente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il 28 giugno 2007, in (OMISSIS);

che la censura, concernente la questione dell’esistenza e ritualità della notifica della prodromica cartella esattoriale, è fondata, e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;

che, ad avviso della CTR della Puglia, l’appellante Agente della riscossione, anzichè confrontarsi criticamente con la decisione di prime cure, avrebbe “riproposto prevalentemente critiche al ricorso introduttivo della controversia, limitandosi nella fase introduttiva dell’appello ad affermare che la stessa è fondata su presupposti erronei e non condivisibili, indicando come prova, a suo sostegno, la documentazione rilasciata dal Comune di Altamura, attestante che P. M. Filippa e. P.M. (data di nascita (OMISSIS)) è la stessa persona”;

che, in tal modo, il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la dedotta invalidità derivata dell’intimazione di pagamento, dipendente dalla verifica della notifica della cartella di pagamento ivi richiamata, atto riscossivo prodromico con il quale era stato portato a conoscenza della contribuente il ruolo, limitatamente alla partita a suo carico, ed avanzata la pretesa tributaria, da effettuarsi sulla base della documentazione rilasciata dal Comune di Altamura, reiteratamente prodotta in entrambi i gradi del giudizio proprio al fine di dimostrare “che P. M. Filippa e. P.M. (data di nascita (OMISSIS)) è la stessa persona”;

che l’Agente della riscossione, ribadendo e riproponendo in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, già dedotte in primo grado, idonee – in tesi – a sostenere la legittimità dell’atto impugnato, e per di più riscontrate dalle risultanze della documentazione anagrafica (del Comune di Altamura) versata in atti, non solo ha pienamente assolto l’onere d’impugnazione previsto dall’art. 53 cit. (Cass. n. 7369/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.), ma, per quanto qui rileva, ha offerto all’esame del giudice di secondo grado, ai fini di una diversa soluzione della controversia, un “fatto storico” decisivo, la cui mancata valutazione, sotto il profilo probatorio, ben può essere oggetto di censura attraverso il paradigma normativo del vizio di motivazione, sia pure nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017);

che, in conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ed accolto secondo, la sentenza d’appello va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, affinchè proceda all’esame della controversia, sulla base della documentazione versata in atti dall’Agente della riscossione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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