Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31430 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12671-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la decisione n. 474/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 21 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

in data 20 novembre 1982 B.G. presentava una dichiarazione integrativa per la definizione automatica mediante la quale intendeva definire il periodo di imposta 1976 del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 16, in relazione al quale era già stato notificato un avviso di accertamento e quelli dal 1977 al 1981, D.L. n. 429 del 1982, ex art. 19, per i quali invece non era stato notificato alcun avviso di accertamento.

La contribuente non considerava tuttavia che per l’anno 1980 le era stato notificato in data 22 ottobre 1982 l’accertamento n. (OMISSIS). In data 25 novembre 1982 l’Ufficio sempre per l’anno 1980 le notificava poi l’avviso n. (OMISSIS) bis.

A seguito di tale avviso di accertamento integrativo, la contribuente in data 1 dicembre 1982 presentava una nuova dichiarazione integrativa ai fini del condono nella quale, con riferimento al 1980, a differenza della precedente, chiedeva la definizione ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, sulla base dell’accertamento n. (OMISSIS) e senza tener conto dell’accertamento integrativo ex art. 64 bis. Gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) non venivano impugnati.

In data 30 gennaio 1989, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) avendo iscritto a ruolo le maggiori imposte IRPEF e ILOR relative agli anni 1976 e 1980 per complessive Lire 46.686,00 di cui Lire 1.206.000 per IRPEF e ILOR per l’anno 1976 e Lire 45.500,00 per IRPEF e ILOR per l’anno 1980 dovute a titolo di condono a seguito della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16.

In particolare le imposte IRPEF e ILOR per l’anno 1980 erano calcolate in base all’imponibile accertato con l’avviso di accertamento integrativo n. (OMISSIS) e non sulla base della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente in data 1 dicembre 1982 e basata sull’accertamento n. (OMISSIS).

La contribuente impugnava la cartella di pagamento in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 175 del 1986, gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificati in zona condono erano da considerarsi illegittimi cosicchè l’Ufficio avrebbe dovuto considerare la prima dichiarazione integrativa del novembre 1982 (in cui le maggiori imposte erano state liquidate in assenza di accertamento del R.D. n. 429 del 1982, ex art. 19) senza attribuire rilevanza alla seconda dichiarazione integrativa dell’1 dicembre 1982.

La Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con sentenza n. 1873 del 30 settembre 1989 accoglieva parzialmente il ricorso affermando che l’Ufficio avrebbe dovuto riliquidare la maggiore imposta IRPEF e ILOR per l’anno 1980 sulla base della seconda dichiarazione integrativa dell’1 dicembre 1982 basata sull’accertamento n. (OMISSIS) (e non come aveva fatto l’Ufficio sulla base dell’accertamento n. (OMISSIS) che era da considerarsi inesistente in quanto notificato in data 25 novembre 1982 successivamente alla prima dichiarazione integrativa del 20 novembre 1982 della contribuente).

Proposto appello da parte della contribuente e dell’Ufficio, la Commissione Tributaria di II grado di Reggio Emilia con decisione n. 730 del 1995, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, dichiarava la illegittimità della iscrizione a ruolo dei crediti fiscali per gli anni 1980 e 1981 calcolati sulla base delle dichiarazioni integrative in quanto notificati in zona condono.

Avverso detta decisione ricorreva l’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Centrale ribadendo la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

La CTC rigettava l’impugnazione ritenendo il ricorrente privo di un vero interesse a ricorrere “essendo diretto a correggere una errata opinione dei giudici che non ha avuto alcuna pratica conseguenza sull’oggetto della decisione (nullità della cartella esattoriale confermata in appello)”.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L’intimato non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 429 del 1982, artt. 16 e 19, convertito nella L. n. 516 del 1982 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTC nel confermare l’annullamento della cartella esattoriale avrebbe erroneamente ritenuto sulla base della sentenza della Corte Cost. n. 175 del 1986 anche la nullità di tutti gli avvisi di accertamento notificati dopo il 14 luglio 1982 mentre invece detti avvisi notificati in zona condono andavano ritenuti solo illegittimi e suscettibili di divenire definitivi in caso di mancata impugnativa nel termine decadenziale, cosa che avveniva nel caso di specie atteso che gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano stati impugnati.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTC ritenuto di dover respingere il ricorso dell’Ufficio perchè privo di un vero interesse a ricorrere laddove invece la conferma della sentenza di secondo grado avrebbe comportato per l’Ufficio la liquidazione dell’imposta IRPEF ed ILOR non già in base al D.L. n. 429 del 1982, art. 16, bensì in base al D.L. stesso, art. 19, con notevole riduzione del credito erariale.

3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3 comma 2 bis, convertito nella L. n. 73 del 2010, come interpretata autenticamente dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 decies, convertito nella L. n. 14 del 2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTC aderito all’istanza di estinzione del processo per la presenza delle condizioni di cui al D.L. n. 40 del 2010, art. 3 comma 2 bis, pur non ricorrendone i presupposti stante la non piena coincidenza delle pronunce di primo e di secondo grado.

Il primo motivo è infondato.

Ed invero “La sentenza n. 175 del 1986, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., il D.L. 10 luglio 1982, n. 429, l’art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino a quella della sua entrata in vigore (14 luglio 1982) non ha determinato automaticamente l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì solo l’invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del suddetto art. 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l’avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, operando, altrimenti, l’incontestabilità dell’obbligazione in conseguenza del congiunto effetto della irrevocabilità della dichiarazione, sancita dal D.L. n. 429 del 1982, art. 32,comma 1, e della definitività dell’accertamento per omessa tempestiva impugnazione (vedi Cass. Sez. 5, n. 1273 del 2014).

Pertanto nel caso di specie, stante la invalidità degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS), deve invece ritenersi la validità della prima dichiarazione integrativa resa dal contribuente in data 25 novembre 1982 che aveva liquidato le maggiori imposte IRPEF e ILOR per l’anno 1980 ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 19, in assenza di accertamento.

Il secondo motivo di ricorso può ritenersi assorbito.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Dalla lettura della sentenza impugnata non si ricava che la CTC abbia fatto applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, conv. nella L. n. 73 del 2010 non avendo dichiarato estinto il giudizio.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Nulla a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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