Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3143 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14266-2018 proposto da:

BETELGEUSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SOMALIA

35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARANCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE DEL BALZO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE MARIA ANTONELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO CATALANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la Betelgeuse s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avellino, resa pubblica in data 23 febbraio 2018, che ne dichiarava inammissibile l’appello avverso la decisione del Giudice di Pace di Cervinara, il quale, a sua volta, l’aveva condannata al risarcimento dei danni in favore di B.R., in quanto responsabile del pregiudizio da quest’ultima patito a seguito di una caduta sulla pista di pattinaggio gestita da essa Betelguese s.r.l.;

che il Tribunale di Avellino segnatamente osservava che il gravame era inammissibile ex art. 342 c.p.c., poichè parte appellante, contrariamente a quanto specificamente previsto dalla citata norma nella formulazione di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012: 1) si era limitata a trascrivere la motivazione del giudice di primo grado senza contestarla; 2) introduceva per la prima volta contestazioni nuove relative alla verificazione della condotta e in quanto tali inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; 3) contestava genericamente le argomentazioni del giudicante in relazione alla violazione dell’art. 2051 c.c.;

che resistono con distinti controricorsi B.R. e il Comune di Benevento;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Comune di Benevento ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per aver erroneamente il Tribunale ritenuto inammissibile il gravame, nonostante che esso sviluppasse specifiche critiche alla motivazione della sentenza resa dal giudice di primo grado;

che il motivo è ammissibile (per essere specifico, nonchè autosufficiente) e manifestamente fondato;

che va ribadito, anzitutto, il principio secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U., n. 27199/2017; successivamente, tra le altre, Cass. n. 13535/2018);

che, in tale ottica, non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675/2019);

che alla luce di tali principi occorre valutare l’atto di appello della società ricorrente, avendo la Corte accesso agli atti in quanto giudice del “fatto processuale” per la natura, di error in procedendo, del vizio denunciato;

che il raffronto tra il tenore della sentenza appellata ed il contenuto dell’atto di appello consente di affermare che quest’ultimo risulta redatto in conformità a quanto prescritto all’art. 342 c.p.c., giacchè, dopo aver dedicato la prima parte dell’atto di gravame intitolato “sulla motivazione dell’impugnata sentenza” alla trascrizione delle parti della sentenza che si intendevano impugnare, prosegue, nei paragrafi successivi, indicando in modo non equivoco le doglianze proposte: 1) a p. 5 e 6 lamenta che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice sulla base della sola dichiarazione testimoniale resa dalla sorella della danneggiata, non era stato dimostrato la verificazione del sinistro sulla pista di pattinaggio; 2) a p. 6 e ss. argomenta sull’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. operata da Giudice di pace, lamentando la mancata prova in ordine al nesso di causalità tra danno ed evento e, comunque, evidenziando l’idoneità del comportamento tenuto dalla minore/danneggiata a configurare il caso fortuito e dunque ad interrompere il suddetto nesso tra res ed evento, in quanto altamente prudente, soprattutto a fronte delle ottimali condizioni in cui si trovava la pista di pattinaggio, nonchè delle varie precauzioni adottate dagli addetti alla pista;

che, peraltro, il Tribunale ha erroneamente confuso con il profilo della specificità del gravame quello della ammissibilità di domande ed eccezioni nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potendo trovare rilievo una siffatta delibazione (peraltro, esitata in una erronea sussunzione di mere difese nel non pertinente paradigma delle eccezioni riservate alla parte) soltanto in caso di appello ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e non come ratio decidendi di supporto alla ritenuta inammissibilità per genericità del gravame;

che, pertanto, l’appello della Betelgusese s.r.l. supera la soglia di specificità necessaria e sufficiente perchè possa essere delibato nel fondo;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel fondo l’appello proposto dalla Betelguese s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Cervinara (in quella rilevando semmai la questione di giudicato interno nei confronti del Comune di Benevento, dall’Ente medesimo evidenziata nel controricorso e nella successiva memoria), nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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