Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31429 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18057-2013 proposto da:

D.N.S., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONELLA DI NARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BERGAMO 2 in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 14 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in controversia relativa alla legittimità di una cartella esattoriale notificata il 17 novembre 2008 a D.N.S. per mancato pagamento dell’avviso “Anno 2003 serie IT numero (OMISSIS) sottonumero (OMISSIS)” e da questi impugnata deducendo che tale avviso non gli era mai stato notificato – la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 17/67/13 del 24 gennaio 2013, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava inammissibile l’iniziale ricorso del contribuente, rilevando che l’avviso era stato ritualmente notificato per posta, ai sensi della L. n. 890 del 1982, presso la residenza del D.N., dove era stato ritirato dalla madre, dichiaratasi con lui convivente, e non era stato tempestivamente impugnato; la CTR aggiungeva, in accoglimento di ulteriore doglianza dell’ufficio, che i primi giudici avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., laddove, avevano dichiarato, d’ufficio, la prescrizione del credito portato nella cartella;

2. D.N.S. ricorre con tre motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale;

3. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso D.N.S. lamenta la falsa applicazione degli artt. 139 e 149 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale fatto riferimento, nel corpo della motivazione, all’ipotesi di mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, laddove, nel caso di specie, si trattava dell’ipotesi contraria, posto che la consegnataria del piego, ossia la madre di esso ricorrente, era stata indicata nella relata come convivente mentre viveva in altro appartamento del medesimo stabile;

2.con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 890 del 1982 per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che, a prescindere dalla convivenza o meno tra esso ricorrente e la madre, la notifica doveva essere considerata nulla per essere mancato l’invio della raccomandata necessaria ad informare che l’atto era stato consegnato;

3. con il terzo motivo di ricorso, il D.N. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado, in assenza di apposita eccezione, avesse dichiarato la prescrizione del tributo portato dalla cartella;

4. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente:

4.1. la CTR ha accertato che la notificazione dell’avviso è stata eseguita ai sensi della L. n. 890 del 1982, ovvero a mezzo posta;

4.2. la legge, art. 7, nel testo applicabile ratione temporis, (già modificato dal D.L. 1 dicembre 2007, n. 248, art. 36,comma 2-quater, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) stabilisce che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”;

4.3. nel caso di specie, in cui il piego raccomandato era stato ritirato dalla madre del D.N., ai fini della validità della notifica sarebbe stato pertanto necessario che al ricorrente fosse stata inviata la prescritta raccomandata informativa: ciò che, come è incontroverso, non è avvenuto;

5. all’accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata;

6. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’iniziale ricorso del contribuente ed annullamento della cartella impugnata;

7. le spese del doppio grado di merito devono essere compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso del contribuente ed annulla la cartella impugnata; compensa le spese del doppio grado di merito e condanna la Agenzia delle Entrate e rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA