Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31428 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7955-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMALFITANA GAS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAGNETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 19 settembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 168/29/2012, depositata il 19 settembre 2012, ha accolto l’appello proposto da Amalfitana Gas s.r.l. avverso la sentenza di primo grado ed ha annullato la cartella di pagamento impugnata dalla società, emessa dalla Agenzia delle Entrate a seguito del riscontro, in esito a controllo automatizzato della dichiarazione, del mancato pagamento di Irap ed Ires 2007, a dire dell’ufficio indebitamente compensate con perdite non indicate nell’apposito prospetto del modello unico presentato per quell’anno, ancorchè dichiarate nei precedenti anni impositivi;

2. il giudice d’appello ha rilevato che il T.U.I.R., art. 84, contempla quale unica condizione di operatività della compensazione nell’arco del quinquennio che la perdita sia determinata con le stesse regole valevoli per la determinazione del reddito ed ha affermato che la mancata indicazione delle perdite nell’apposito prospetto della dichiarazione non integra rinuncia alla compensazione, stante il principio della prevalenza della sostanza sulla forma; ha pertanto ritenuto che l’Ufficio, constatata l’omissione, avrebbe dovuto procedere al controllo sostanziale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, così verificando che la perdita era stata denunciata nel quinquennio e poteva essere portata in compensazione;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza; deduce, con l’unico motivo del ricorso, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84 (nella versione vigente al tempo), sostenendo che, poichè la scelta di avvalersi della perdita a fini compensativi entro il quinto anno successivo a quello di relativa verificazione spetta al contribuente, cui l’amministrazione non può sostituirsi, la mancata indicazione della perdita nel modello unico 2007 presentato da Amalfitana Gas non le consentiva di emendare la dichiarazione e le imponeva di iscrivere la contribuente a ruolo;

4. Amalfitana Gas resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR ha espressamente escluso che l’omesso riporto delle perdite pregresse nell’apposito prospetto della dichiarazione (da essa giudicata violazione meramente formale ma non sostanziale) possa comportare rinuncia alla compensazione ed ha ritenuto che la volontà di Amalfitana Gas di avvalersi della facoltà di cui al T.U.I.R., art. 84, fosse stata pienamente manifestata attraverso la chiara indicazione, nel modello unico 2007, dell’impiego a fini compensativi delle perdite dichiarate negli anni precedenti; a tale situazione il giudice d’appello ha poi esattamente ricollegato l’imprescindibilità, per l’Ufficio, intenzionato a negare la compensazione, di agire ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (richiamato dall’art. 40);

2. la motivazione posta a sostegno della pronuncia impugnata non è stata censurata dall’Agenzia delle Entrate, che fonda la propria doglianza sul presupposto, da essa dato per scontato, che la mancata indicazione delle perdite nell’apposito riquadro della dichiarazione integri fatto idoneo ad escludere che il contribuente intenda avvalersi delle stesse a fini compensativi, ma non indica in alcun modo le ragioni per le quali il contrario assunto del giudice a quo sarebbe errato;

3 il ricorso, che non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

4. le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla srl Amalfitana Gas le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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