Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31428 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21616-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 116/03/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere circa l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza n. 90/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF IVA IRAP 2008;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza denunciando, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44 e del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 dell’1 dicembre 2016”, avendo la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere e non l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte della contribuente, che aveva aderito alla possibilità di definizione agevolata delle controversie con dichiarazione di accettazione da parte dell’A.F.;

1.2. secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ed in entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. n. 24083/2018; cfr. anche Cass. S.U. n. 8980/2018);

1.3. nel caso di specie, in mancanza della prova del pagamento integrale del debito da parte della contribuente, la CTR avrebbe dovuto quindi dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia del debitore all’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, con conseguente fondatezza delle doglianze dell’Erario;

2. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo in merito all’erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere pur in presenza di richiesta da parte della contribuente di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;

3. non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia da parte della contribuente conseguente a definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli;

4. sulla base del recente l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali di appello e di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio di secondo grado per rinuncia da parte dell’appellante; compensa le spese di appello e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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