Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31427 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5689-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

LA CAR DI S.S. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, domiciliato

in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSIA FALCONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 402/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 19 novembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 6 luglio 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da La Car s.a.s. di S.S. & C., annullò, per mancanza di prova della notifica delle relative cartelle esattoriali, due dei cinque atti di iscrizione a ruolo di tributi impugnati dalla società nei confronti di Serit Riscossione Sicilia s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate;

2.1a decisione fu appellata in via principale dall’Agenzia e da Serit Sicilia ed in via incidentale da La Car s.a.s.;

3. la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza del 19 novembre 2012, ha respinto l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale, condannando in solido Riscossione Sicilia e l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado in favore della controparte;

4. la CTR ha, per un verso, escluso che la prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle annullate dal primo giudice potesse essere fornita da Riscossione Sicilia attraverso la tardiva produzione in appello delle corrispondenti relate, da ritenersi inammissibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58; ha rilevato, per l’altro, che la notifica delle residue tre cartelle, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era invalida, stante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dalla norma;

5. Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, con i quali, rispettivamente, lamenta:

5.1. falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere la CTR errato nel ritenere che la norma consenta, in appello, la produzione solo di documenti privi di valenza probatoria e nel ritenere pertanto inammissibile la produzione delle relate di notifica;

5.2. falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 145 c.p.c., comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) e lett. e), omessa o insufficiente motivazione, per avere la CTR errato nel ritenere inesistente la notifica per mancata produzione delle raccomandate di cui all’art. 140 c.p.c. senza considerare che le tre cartelle erano state notificate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, al legale rappresentante della società contribuente, presso la sua residenza, in un Comune diverso da quello sede della società e che, quindi, la notifica si era perfezionata con la sola affissione del prescritto avviso di deposito all’albo del Comune; per avere, inoltre, il giudice di secondo grado omesso di esaminare in dettaglio la documentazione comprovante la avvenuta, regolare notifica delle cartelle ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma, 1, lett. e), e quindi di motivare adeguatamente in relazione agli elementi che lo avevano indotto ad affermare che gli atti erano stati notificati ex art. 140;

5.3. falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., per avere la CTR condannato in solido essa ricorrente e l’Agenzia delle entrate alle pagamento delle spese processuali, senza distinguere fra onorari e spese;

6. La Car s.a.s di S.S. & C. si è difesa con controricorso;

7. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso adesivo alla posizione della Riscossione Sicilia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, atteso che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 (che, quale norma speciale per il processo tributario, prevale sull’art. 345 c.p.c.) oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove” (comma 1), fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (comma 2), senza limitare tale facoltà ai documenti privi di valenza probatoria. L’interpretazione della norma data dalla CTR, e dalla quale la stessa ha desunto che tale limitazione sussista (“D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, da un lato vieta prove nuove in appello, salva la loro necessità o la loro inammissibilità in primo grado per causa non imputabile (comma 1); dall’altro lato, ammette la produzione di documenti nuovi (comma 2); ne consegue – pena interpretatio abrogans – l’esigenza di distinguere rigorosamente tra le due ipotesi, nel senso che il documento, di cui sia consentita la produzione, non deve avere valenza probatoria”) è errata, atteso che il coordinamento tra i due commi rinviene dal fatto che il primo ha ad oggetto prove costituende ed il secondo prove precostituite (documenti).

2. il secondo motivo di ricorso è infondato;

2.1. contrariamente a quanto si deduce nel motivo, non si versa in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, atteso che la notifica, secondo quanto previsto dall’art. 145 c.p.c., è stata eseguita nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, il quale era solo temporaneamente assente dal suo domicilio; non era pertanto sufficiente che l’avviso di deposito venisse affisso all’albo comunale, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018);

3. in relazione al motivo accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, perchè esamini la documentazione prodotta da Riscossione Sicilia in grado di appello e verifichi se da essa si tragga la prova della rituale notifica delle due cartelle annullate dal primo giudice;

4. la CTR dovrà decidere anche delle spese, ivi comprese quella del presente giudizio di legittimità;

5. il terzo motivo di ricorso resta pertanto assorbito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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