Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31427 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21575-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO CICCIANO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO ESPOSITO MOCERINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4209/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Associazione Sportiva Calcio Cicciano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 16774/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IVA 2011, fondando l’Amministrazione le sue pretese sul disconoscimento della natura associativa, sportiva e dilettantistica per violazione del principio di democraticità dell’associazione, riqualificando la sua attività come commerciale, con relativo recupero di imposte;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione ejo falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 1997” perchè la CTR avrebbe omesso di “verificare la documentazione contenuta nel fascicolo di parte ed esibita nel giudizio di primo grado, ove…(era)… emerso… che l’Associazione Sportiva Calcio Cicciano ricopriva tutti i crismi dell’ONLUS… (e che)… fosse da ricomprendere in ambito dilettantistico”;

1.2. in primo luogo la censura è stata erroneamente formulata come violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e non come vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;

1.3. va altresì evidenziato che il mezzo difetta in ogni caso di autosufficienza non essendo stato riprodotto il contenuto della documentazione che si assume non valutata dalla CTR, nè essendo stato indicato con precisione (come pure può ritenersi sufficiente per la soddisfazione dell’onere di autosufficienza, in alternativa alla trascrizione, alla stregua dei principi fissati nel Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria) in quale luogo di detta documentazione (pagina, riga) fossero contenuti gli elementi di fatto che la CTR non avrebbe valutato (c.d. localizzazione interna);

2.1. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 149 TUIR”, per avere la CTR ritenuto che l’Associazione “fosse priva dei requisiti per essere qualificato ente non commerciale”, sebbene l’ente fosse un’associazione sportiva dilettantistica;

2.2. secondo i principi di diritto, affermati da questa Corte in analoghe controversie, “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI” (cfr. Cass. n. 16449/2016), ed inoltre le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR, in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (cfr. Cass. n. 4872/2015);

2.3. la sentenza impugnata risulta quindi conforme ai suddetti principi di diritto essendo stata confermata la pronuncia di primo grado che aveva accertato la mancanza di prova “che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei soci dell’associazione”, con conseguente violazione del principio di gestione democratica dell’associazione ed insussistenza dei requisiti per godere della fiscalità di vantaggio di cui si avvaleva l’appellante;

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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