Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31426 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21314-2018 proposto da:

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI N. 36, presso lo studio degli avvocati QUEIROLO,

COLAVINCENZO, SPINELLA, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO

VOSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.L.G. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 12435/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativo ad addizionale IRPEF, regionale e comunale, annualità 2010, originato da canoni di locazione non dichiarati, relativi a contratto che il contribuente assumeva invece essere stato oggetto di simulazione assoluta tra le parti;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3”, perchè la CTR avrebbe erroneamente affermato di non poter effettuare alcuna valutazione circa la simulazione del contratto di locazione, avendo il giudizio ad oggetto l’esatta imposizione fiscale proposta dall’Ufficio ed essendo la natura simulata del contratto oggetto di altro giudizio civile non concluso;

1.2. la censura va disattesa in quanto non ha carattere decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia, considerato che il negozio simulato ex art. 1414 c.c., non produce effetti tra le parti ma produce effetti nei confronti dei terzi in base all’art. 1415 c.c., secondo cui la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (cfr. Cass. n. 21312/2018);

1.3. non vi è dubbio, pertanto, che il negozio, che si assume simulato, nel caso di specie contratto di locazione, fosse opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (cfr. in tal senso Cass. n. 1568/2014), con conseguente applicabilità dell’art. 26 TUIR, come correttamente affermato dalla CTR;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3,… art. 53 Cost….. art. 1414 c.c.”, perchè la CTR avrebbe applicato l’art. 26 TUIR nel caso di contratti di locazione simulati che, secondo il ricorrente, non producendo alcun effetto tra le parti, non generano alcun reddito soggetto a tassazione;

2.2. la censura va parimenti disattesa in quanto i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione e tale disposizione va applicata fino a quando risulterà la sussistenza di un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 362/2000);

2.3. il carattere generale della disposizione di cui all’art. 26 del TUIR ricollega, infatti, alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile, censito in catasto, redditi presuntivi soggetti ad imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, e per il reddito da locazione non è richiesta, dunque, ai fini dell’imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento;

2.4. ne consegue che va esente da censure la sentenza impugnata atteso che, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, come nel caso di specie, stante la mancata opponibilità all’Erario della simulazione del contratto, non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì l’ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento e la rilevanza del canone pattuito, anzichè della rendita catastale, opera fin quando risulta in vita il contratto di locazione, in quanto solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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