Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31424 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16293-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1037/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello erariale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 789/2015, la quale aveva accolto l’impugnazione di F.G. avverso un avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 con il quale era stato accertato un maggior reddito di lavoro autonomo conseguito per l’attività di istruttore di ballo;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 è fondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 ” per avere la CTR ritenuto fondate le giustificazioni fornite dal contribuente circa le movimentazioni bancarie su cui si basa l’avviso di accertamento impugnato, affermando che l’Ufficio non potesse limitarsi ad affermare, genericamente, la carenza di documentazione delle giustificazioni addotte, dovendo, ove ritenute le giustificazioni pertinenti, concedere un termine per la produzione della relativa documentazione;

1.2. è noto che, in tema di accertamenti bancari, il contribuente è tenuto a fornire prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ed il Giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass. nn. 10480/2018, 11102/2017, 15857/2016);

1.3. in particolare, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, come nella specie, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. Cass. n. 18081/2010);

1.4. in particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. n. 4829/2015);

1.5. la sentenza impugnata non si è dunque uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, avendo affermato il superamento da parte del contribuente della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sulla base di elementi probatori solo genericamente elencati. rilevando che “gran parte” delle movimentazioni bancarie avevano “una causale… oggetto di giustificazioni da parte del contribuente”, senza alcuna spiegazione della capacità dimostrativa di ognuno di essi, che la CTR avrebbe dovuto fornire anche con specifico riferimento alle singole poste accertate come maggior reddito da lavoro autonomo non dichiarato, ed erroneamente imputando all’Ufficio finanziario l’essersi limitato a contestare la sola carenza di documentazione delle addotte giustificazioni, senza concedere termine per la produzione della documentazione necessaria;

2.1. è infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto priva di motivazione, per avere la CTR respinto l’appello “motivando in base ad una mera clausola di stile costituita dal mero rinvio, per relationem, alle argomentazioni adottate, dalla medesima Commissione, per altre annualità, della sentenza di primo grado”;

2.2. la censura risulta inidonea a condurre alla cassazione della sentenza impugnata, giacchè essa attinge un’affermazione che risulta resa ad colorandum, quindi estranea alla ratio decidendi (interamente fondata sulle ragioni dianzi illustrate) e, in definitiva, priva di portata decisoria;

3. all’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che provvederà a riesaminare la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi, dando adeguata contezza delle risultanze delle verifiche compiute, e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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