Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31421 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3082-2011 proposto da:

CEMETAC DI G.A. & C. SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA OVIDIO 10, presso lo studio dell’avvocato BEI ANNA –

STUDIO ROSATI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 445/2010 della. COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 05/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

La CE.ME.TAC. srl di G.A. & C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 445/08/10, depositata il 5.10.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria;

ha esposto di aver impugnato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dalla Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale era richiesto il pagamento di Euro 22.860,32 per gli anni d’imposta 2004 e 2005.

Con separato ricorso aveva impugnato il provvedimento di compensazione del credito da essa vantato nei confronti dell’erario con il debito portato in cartella, emesso dalla Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso con la sentenza n. 203/03/09, che era invece riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria con la pronuncia ora impugnata.

La contribuente censura la sentenza con tre motivi:

con il primo per errata e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto la carenza di motivazione della cartella in rapporto alle voci di debito in essa contenute;

con il secondo per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver trascurato che la voce riferita ad Euro 6.213,09 per “recupero credito d’imposta incremento occupazione” non risultava motivata;

con il terzo per errata o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che l’istituto della sospensione del rimborso potesse essere applicabile nonostante i maggiori importi della cartella fossero riferibili ad imposte e non a sanzioni.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione.

L’Agenzia si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso perchè per la prima volta il contribuente aveva formulato deduzioni sulla voce della cartella relativa al mancato riconoscimento di crediti d’imposta per incrementi occupazionali. Ha contestato in ogni caso il fondamento dei motivi di ricorso.

E’ stata depositata tempestivamente memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalla società.

Diritto

CONSIDERATO

che:

esaminando l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Ufficio, essa non ha pregio. L’Agenzia sostiene che solo con il ricorso per cassazione la contribuente avrebbe articolato una specifica deduzione in ordine alla voce della cartella relativa al “mancato riconoscimento dei crediti d’imposta per incrementi occupazionali”. E’ pacifico che sin dal ricorso introduttivo la società lamentò un difetto di motivazione della cartella e una violazione dell’obbligo di comunicazione L. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, riferibile all’atto nella sua globalità. Il giudice pertanto assumeva il compito di verificare i motivi di impugnazione in rapporto all’interezza dell’atto e alle singole voci di debito in essa contenute. A fronte degli argomenti con i quali il giudice regionale ha rigettato le difese della contribuente l’aver dedotto in modo più analitico rispetto ad una delle voci, la cui esistenza non è contestata dalla Agenzia, esclude il carattere di novità della deduzione, perchè con essa si vuole solo evidenziare l’erroneità, secondo la prospettazione difensiva della società, della decisione assunta.

Nel merito il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente perchè connessi rispetto alla critica mossa alla sentenza sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, sono fondati.

La contribuente ha lamentato i vizi della cartella, i cui dati sarebbero insufficienti a soddisfare l’obbligo di motivazione del primo atto di accertamento e contestazione del debito fiscale. A tal fine lamenta soprattutto che del tutto carente di motivazione sarebbe stata la voce relativa al “recupero del credito d’imposta per incremento occupazione”.

Questa Corte in tema di riscossione delle imposte ha affermato che, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass., ord. n. 21804/2017; 14236/2017; 11612/2017; 15564/2017).

Ciò chiarito, la sentenza del giudice regionale, dopo aver invocato questo indirizzo interpretativo, in ordine alla fattispecie si limita ad affermare che “nel dettaglio detta cartella indica analiticamente e molto chiaramente gli importi omessi, quelli effettuati in ritardo nonchè le sanzioni irrogate sì da consentire alla società di poter esercitare esaurientemente il proprio diritto alla difesa.”.

Tuttavia dai fatti incontestati emergenti negli atti difensivi, accanto ad alcune voci di debito fiscale riprese dalle dichiarazioni dei redditi, e riconducibili agli omessi o tardivi versamenti a fronte di quanto il medesimo contribuente aveva dichiarato, la voce dell’importo di Euro 6.213,09, relativa al “recupero credito d’imposta incremento occupazione”, non appare in alcun modo relazionabile ad importi dichiarati ma non versati; il dato letterale riporta piuttosto al disconoscimento di agevolazioni, comunque di crediti, la cui mancata spettanza non poteva emergere ictu oculi dalla dichiarazione del contribuente, necessitando dunque di una motivazione più completa. Su questo punto nessun cenno chiarificatore emerge dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che pertanto viola tanto le regole interpretative quanto la logica motivazionale.

Infondato invece è il terzo motivo del ricorso, con il quale la contribuente ha censurato la sentenza per aver ritenuto che l’istituto della sospensione del rimborso, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, potesse essere applicabile nonostante i maggiori importi della cartella fossero riferibili ad imposte e non a sanzioni. La società sostiene l’erroneità della decisione perchè, a suo dire, solo con il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 5, sarebbero intervenute modifiche alla disciplina che hanno esteso il potere cautelare di sospensione dei pagamenti anche alle ipotesi di crediti da tributi e non solo alle sanzioni.

L’assunto difensivo della contribuente va disatteso poichè la portata dell’art. 23 cit., ancorchè all’epoca del provvedimento notificato ed impugnato fosse limitata alle ipotesi in cui vi era atto di contestazione e o di irrogazione della sanzione, anche non definitiva, riguardava il credito tributario e non la sola sanzione.

Considerato che:

Vanno accolti il primo ed il secondo motivo, relativi alla cartella di pagamento impugnata, e va rigettato il terzo motivo, relativo al provvedimento di sospensione impugnato. La sentenza per l’effetto va cassata in riferimento ai motivi accolti, e rinviata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, perchè alla luce dei principi affermati sia valutata la legittimità della cartella di pagamento e siano liquidate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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