Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31421 del 02/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 02/12/2019), n.31421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21206-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.O., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L. GOIRAN 23, presso lo studio dell’Avvocato CONTENTO GIANCARLO,

rappresentati e difesi dall’Avvocato BIANCO MICHELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 189/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello proposto da M.O. e B.S. avverso la sentenza n. 750/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento, notificato nel 2012, con rettifica dei dati DOCFA;

i contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando violazione del D.L. n. 70 del 1998, art. 11, conv., del D.L. n. 853 del 1994, art. 4, comma 21, e del D.M. n. 701 del 1994, art. 1 comma 3, oltre che del D.P.R. n. 1148 del 1949, artt. 1, 6 e 7, in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato che sussisteva l’obbligo per l’Ufficio di effettuare un sopralluogo per constatare le condizioni dell’immobile (inserito originariamente in categoria A/10 (Uffici) classe 1), sebbene la dichiarazione DOCFA, presentata dalla proprietà per il cambio di destinazione d’uso, contenesse elementi tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale (nella specie classe 2 categoria A/10 uffici privati) anche senza visita di sopralluogo;

1.2. la doglianza è fondata in quanto, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, come nella specie, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (cfr. Cass. nn. 374/2017, 2998/2015, 21923/2012, 19949/2012, 22313/2010; sui limiti del contraddittorio n. 23056/2014);

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per esame delle questioni assorbite, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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